Cassazione Civile, Ordinanza n. 17878/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributario)
La controversia
La società concessionaria impugnava in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'ente ecclesiastico contro un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012. La controversia riguardava il riconoscimento dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), e comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva riconosciuto l'esenzione senza una concreta verifica dell'effettivo utilizzo degli immobili nell'annualità 2012, basandosi su documenti generici o riferiti ad anni diversi, e senza considerare la mancata dichiarazione IMU.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali richiede un accertamento in concreto del requisito oggettivo, cioè dell'effettivo utilizzo esclusivo dell'immobile per attività esenti e con modalità non commerciali, nell'annualità oggetto di imposizione. Nel caso esaminato, il giudice d'appello aveva desunto tale requisito soltanto da documenti che attestavano in astratto la natura dell'ente o riferiti a un anno successivo, senza verificare concretamente l'uso dell'immobile nel 2012. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"
Norma agevolativa di stretta interpretazione: richiede sia il requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia il requisito oggettivo dell'effettivo svolgimento, nell'immobile, di attività esenti con modalità non commerciali.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
Richiamo utilizzato per l'applicazione dell'esenzione ICI anche all'IMU per l'anno 2012.
art. 13 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
Norma richiamata nel coordinamento legislativo che rende applicabile la disciplina IMU alla fattispecie.
art. 91-bis d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012
"gli immobili utilizzati ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"
Ha modificato la disciplina dell'esenzione, confermando la necessità della destinazione esclusiva a attività svolte con modalità non commerciali.
art. 14 preleggi
La disciplina agevolativa, essendo speciale e derogatoria, non può essere applicata analogicamente né estensivamente oltre i casi tassativi previsti.
art. 107, paragrafo 1, TUE
L'esenzione non può essere riconosciuta se, incidendo su un settore produttivo operante sul mercato, integra un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare in giudizio i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, perché l'esenzione costituisce fatto impeditivo della pretesa fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro della censura di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali per gli enti non commerciali devono essere interpretate restrittivamente, poiché costituiscono norme speciali derogatorie dell'obbligo tributario generale; ne è esclusa l'applicazione analogica o estensiva.
- Per ottenere l'esenzione IMU/ICI non basta dimostrare la natura non commerciale dell'ente o la destinazione astratta dell'immobile a finalità agevolate: occorre provare in concreto che, nell'annualità d'imposta, l'immobile sia stato utilizzato esclusivamente per attività esenti svolte con modalità non commerciali.
- L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa impositiva; non sono sufficienti documenti generici o relativi ad anni diversi da quello oggetto di accertamento.
- Nelle strutture ricettive o similari di enti religiosi, il requisito oggettivo va verificato concretamente anche sotto il profilo dell'accessibilità limitata e della non commercialità dell'attività, non potendo l'attività essere rivolta a un pubblico indifferenziato o essere svolta in modo continuativo e di mercato.
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