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Sentenza

Sentenza n. 2755/2026 - Milano, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 427/2025, depositata e resa pubblica il 28.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 637/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 09.03.2026.

Giustizia amministrativa202600969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 427/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 30 ottobre 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari e il riconoscimento di complessivi euro 2.500 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nonché la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che il ricorso era stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, nell'esecuzione commissariale e in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specifici e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione, con conseguente riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito dall'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato, individuando gli atti e le operazioni necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico e, quando sia già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione del giudicato relativo a obblighi pecuniari può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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