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Sentenza

Sentenza n. 7654/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 2451/2024 - RG n. 35063/2023, pubblicata in data 29/02/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione I, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott. Massimo Pagliarini

Giustizia amministrativa202601462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2451/2024, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a ottenere, per ciascuno dei tre anni scolastici indicati, il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di 500 euro annui, con condanna del Ministero all’attribuzione della Carta docente secondo il sistema proprio della stessa, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione e rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi sull’esecuzione del titolo. Il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato e i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l’intervento commissariale avvenga, previa richiesta della ricorrente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora: nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il TAR ha ritenuto che la nomina preventiva del commissario ad acta costituisse ragione esimente dall’astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Il titolo posto in ottemperanza richiama la disposizione per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; la nomina del commissario ad acta per il persistente inadempimento è stata ritenuta ragione esimente dall’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il diritto riconosciuto da un giudicato e i suoi presupposti non possono essere nuovamente sindacati, dovendo l’Amministrazione limitarsi a dare esecuzione a quanto stabilito nel titolo.
  • Quando l’Amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’adempimento, la pretesa di ottemperanza può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca uno strumento alternativo idoneo a garantire l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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