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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14228 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale relativo al 2003, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 388/2000. La società aveva omesso di compilare il quadro RU della dichiarazione per quell’anno. In primo grado aveva ottenuto l’annullamento del recupero, producendo il libro matricola e un processo verbale di constatazione; in appello l’Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione, poiché il verbale attestava i presupposti del beneficio soltanto per il 2001 e il 2002. In cassazione la società ha formulato sei motivi: i primi quattro contestavano la valutazione della prova dell’incremento occupazionale nel 2003; il quinto attribuiva all’Amministrazione l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione; il sesto denunciava la lesione del legittimo affidamento, anche in relazione a una circolare amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondati i primi quattro motivi: il verbale di verifica, riferito espressamente soltanto al 2001 e al 2002, non dimostrava il diritto al beneficio per il 2003 né consentiva di presumere che i requisiti sussistessero anche in quell’anno; il libro matricola non colmava tale lacuna probatoria. Ha rigettato il quinto motivo, affermando che spetta al contribuente provare i presupposti di un’agevolazione fiscale. Ha rigettato anche il sesto: l’omessa compilazione del quadro RU era incompatibile con il requisito di correttezza necessario per invocare il legittimo affidamento; inoltre la circolare richiamata descriveva un adempimento contabile, ma non attribuiva al libro matricola valore probatorio decisivo in giudizio. Il verbale, che riconosceva i requisiti soltanto per gli anni dichiarati nel quadro RU, escludeva inoltre, nel caso concreto, la buona fede e l’esistenza di una prassi amministrativa favorevole anche per il 2003. Non è stata disposta la rifusione delle spese, perché l’Amministrazione intimata non aveva svolto un’utile attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7

    il processo verbale, a sopperire all'omessa compilazione del quadro RU, in quanto esplicitamente riferito agli anni 2001 e 2002, senza che sia possibile inferirne una presunzione di spettanza dell'agevolazione anche per l'anno 2003.

    La disposizione prevede il credito d’imposta per l’incremento occupazionale; chi invoca il beneficio deve dimostrare che i relativi presupposti ricorrono per lo specifico periodo d’imposta richiesto.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Nel caso di specie ci si trova di fronte ad un comportamento del contribuente (l'aver omesso di compilare nella dichiarazione il quadro RU), che già di per sè realizza una delle condizioni che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, debbono essere presenti perchè si possa ritenere sussistente una ipotesi di legittimo affidamento: la condotta del contribuente deve essere "connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo" (v. Cass. n. 537 del 2014).

    Il legittimo affidamento non tutela il contribuente che non abbia agito correttamente nei propri adempimenti; inoltre, una circolare che indica un adempimento contabile non prova, da sola, che l’Amministrazione abbia riconosciuto valore probatorio decisivo ai documenti contabili per dimostrare il diritto all’agevolazione.

  • Principi generali sull’onere della prova delle agevolazioni fiscali

    in base ai principi generali, anche nel caso di specie, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una agevolazione fiscale spetta al contribuente

    L’onere di dimostrare i fatti e i presupposti che danno diritto a un’agevolazione fiscale grava sul contribuente che la richiede, anche quando l’Amministrazione contesti la spettanza del beneficio.

Massime di principio

  • Chi richiede un’agevolazione fiscale deve provare tutti i requisiti per ciascun periodo d’imposta interessato: la prova relativa ad alcuni anni non si estende automaticamente agli anni successivi.
  • Quando un verbale di verifica circoscrive espressamente l’esito favorevole a determinati anni, non è sufficiente invocarlo per dimostrare il diritto al beneficio in annualità diverse.
  • I libri e le registrazioni contabili possono documentare gli adempimenti richiesti, ma la loro esistenza non dimostra necessariamente, da sola, tutti i presupposti sostanziali dell’agevolazione.
  • Il contribuente che non rispetta un adempimento dichiarativo rilevante può incontrare difficoltà nel provare il beneficio e, nel caso concreto, non può fondare sul proprio comportamento una pretesa di legittimo affidamento.
  • Una circolare va interpretata secondo il suo contenuto effettivo: l’indicazione di un adempimento contabile non equivale al riconoscimento che quel documento sia prova decisiva del diritto all’agevolazione.

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