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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del 24 aprile 2024 del Comune di Lecce, di diniego alla variante in corso d’opera al p.d.c. n. 419/2021; - della nota prot. n. 43651 del 5 marzo 2024 del Comune di Lecce; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202400794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 419/2021, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un immobile e subentrata nel permesso di costruire n. 419/2021, aveva chiesto una variante in corso d’opera consistente nell’ampliamento volumetrico mediante sopraelevazione, invocando l’art. 2, lett. c), della legge regionale Puglia n. 36/2023, che prevede un incremento volumetrico del 35%. Il Comune aveva comunicato motivi ostativi fondati, tra l’altro, sull’asserita inutilizzabilità del volume residuo derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni della l.r. n. 38/2021, sulla mancata approvazione della deliberazione consiliare prevista dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 36/2023 e sul superamento della volumetria ritenuta assentibile. La società ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa e inadeguata valutazione delle osservazioni procedimentali e violazione dell’art. 4, comma 2, della l.r. n. 36/2023. In particolare, ha sostenuto che la mancata deliberazione consiliare non fosse ostativa, poiché il Comune aveva già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana previsto dalla l.r. n. 21/2008, circostanza che avrebbe attivato l’eccezione prevista dal comma 2 dell’art. 4. Ha inoltre dedotto che, anche qualora fosse stato necessario un ulteriore intervento consiliare, il Comune avrebbe dovuto sospendere o proseguire l’istruttoria anziché respingere definitivamente l’istanza. Il Comune ha eccepito che l’intervento aveva già beneficiato degli incentivi del Piano casa e che l’immobile non rientrava negli ambiti edificati destinati alla rigenerazione urbana.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto non pertinenti, o comunque non adeguatamente esplicitate, le motivazioni fondate sulla sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, poiché la richiesta era stata specificamente ricondotta dalla ricorrente alla l.r. n. 36/2023. Ha rilevato che il Comune non poteva limitarsi a richiamare la mancata deliberazione consiliare prevista dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 36/2023, senza esaminare l’eccezione contenuta nel comma 2, applicabile quando il Comune abbia già adottato il Documento programmatico di rigenerazione urbana previsto dalla l.r. n. 21/2008 e tale documento individui gli ambiti interessati. Poiché era pacifico che il Comune avesse adottato tale documento, l’amministrazione avrebbe dovuto valutarne specificamente la rilevanza nel procedimento. Le ulteriori giustificazioni formulate dal Comune in giudizio, relative alla mancata inclusione dell’immobile negli ambiti di rigenerazione urbana e al precedente godimento degli incentivi del Piano casa, non risultavano dal provvedimento impugnato né dagli atti istruttori e costituivano quindi un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Inoltre, la questione dell’appartenenza dell’immobile agli ambiti di rigenerazione avrebbe dovuto essere previamente accertata e valutata nel procedimento, che sul punto risultava lacunoso. L’annullamento è stato disposto con obbligo del Comune di rideterminarsi sull’istanza mediante adeguati approfondimenti istruttori e motivazionali. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. c), l.r. Puglia n. 36/2023

    aumento volumetrico del 35%

    La disposizione costituiva la base normativa invocata per l’incremento volumetrico richiesto con la variante e doveva essere esaminata dall’amministrazione.

  • art. 4, comma 1, l.r. Puglia n. 36/2023

    il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 è subordinato all'approvazione di una deliberazione del Consiglio Comunale

    La previsione non poteva essere applicata isolatamente, senza considerare l’eccezione prevista dal successivo comma 2.

  • art. 4, comma 2, l.r. Puglia n. 36/2023

    il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 non richiede l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 nel caso in cui i Comuni hanno già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 21/2008 che individua, all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, specifici ambiti che necessitano di interventi di rigenerazione urbana

    La disposizione imponeva al Comune di verificare se il Documento programmatico di rigenerazione urbana già adottato integrasse il presupposto derogatorio alla necessità della deliberazione consiliare.

  • art. 3 l.r. Puglia n. 21/2008

    È richiamato quale fondamento del Documento programmatico di rigenerazione urbana già adottato dal Comune.

  • artt. 1, 2 e 3 l.r. Puglia n. 38/2021

    La loro dichiarata illegittimità costituzionale non rendeva di per sé pertinente il diniego, poiché la domanda era stata fondata sulla successiva l.r. n. 36/2023.

  • sentenza Corte costituzionale n. 17/2023

    La pronuncia aveva dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Puglia n. 38/2021; il TAR ha ritenuto che il Comune non avesse spiegato adeguatamente la relativa incidenza sulla domanda di variante.

  • art. 12, comma 3, lett. e), l.r. Puglia n. 20/2001

    È richiamato dal Comune quale fondamento della necessità della deliberazione consiliare, ma il TAR ha censurato la mancata considerazione dell’eccezione prevista dall’art. 4, comma 2, della l.r. n. 36/2023.

  • art. 3 l.r. Puglia n. 14/2009

    È richiamato nel permesso di costruire originario quale base normativa dell’intervento già assentito; il TAR non ha deciso in via definitiva se il precedente beneficio escludesse il nuovo incentivo.

Massime di principio

  • Quando il privato fonda una richiesta edilizia su una specifica disposizione normativa sopravvenuta e, nelle osservazioni al preavviso di rigetto, individua puntualmente tale base giuridica, l’amministrazione deve esaminarla e motivare specificamente sulla sua applicabilità; non è sufficiente reiterare ragioni riferite a un diverso e precedente regime normativo.
  • Quando una legge regionale subordina il riconoscimento di incentivi volumetrici a una deliberazione comunale, ma prevede un’eccezione per i Comuni che abbiano già adottato un Documento programmatico di rigenerazione urbana con determinati contenuti, l’amministrazione deve verificare concretamente la ricorrenza dell’eccezione prima di respingere l’istanza per la sola mancanza della deliberazione.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante ragioni ostative non risultanti dall’atto impugnato né dagli atti istruttori; le nuove giustificazioni difensive costituiscono integrazione postuma della motivazione e non possono sanare le carenze originarie.
  • L’amministrazione, prima di negare un titolo edilizio fondandosi sulla mancata appartenenza dell’immobile a specifici ambiti di rigenerazione urbana, deve accertare e valutare tale presupposto nel procedimento, dando conto dell’istruttoria e delle ragioni della conclusione adottata.
  • L’annullamento del diniego per carenze istruttorie e motivazionali non comporta il riconoscimento giudiziale del titolo edilizio, ma impone all’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda all’esito di un’istruttoria completa e di una motivazione coerente con i rilievi della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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