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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37182/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di concordato emessa in appello, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto (la Corte aveva riqualificato il fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990) e contestato la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a censurare questioni che l'imputato aveva implicitamente o esplicitamente rinunciato a proporre nel concordato in appello. È richiamata la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (art. 599-bis c.p.p.) che delimita i vizi deducibili avverso sentenze di concordato: ammesse censure solo relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia, nonché l'eccezione di irrogazione di pena illegale; invece sono inammissibili doglianze su motivi rinunciati (quali la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione di circostanze aggravanti/attenuanti). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 599-bis c.p.p., prevedendo la possibilità di decisione in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, e delimitando i motivi impugnabili avverso le sentenze di concordato in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Stabilisce la procedura del concordato in appello e limita le doglianze ammissibili in Cassazione a questioni quali la formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia; i motivi rinunciati dalle parti non possono essere dedotti in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di contribuire alle spese del procedimento e, in caso di ricorso inammissibile, l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma liquidando euro 3.000,00.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale cui la Corte di appello ha ricondotto il fatto (riqualificazione operata in appello), rilevante per la determinazione della pena.

  • Sez. 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce i limiti delle censure ammissibili avverso sentenze di concordato in appello; conferma che sono ammissibili ricorsi diretti a contestare la formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia.

  • Sez. 2, Ord. n. 30990 del 1/06/2018 (Gueli)

    Pronuncia che stabilisce l'inammissibilità delle doglianze relative a motivi rinunciati (es. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti) o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nel contesto del concordato in appello.

  • Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 (Leone)

    Ribadisce che l'accordo delle parti sulle questioni concordate implica la rinuncia a dedurre in Cassazione ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d'ufficio, fatta eccezione per l'irrogazione di una pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata nella giurisprudenza relativa alle condizioni di proscioglimento; la mancata valutazione di tali condizioni non è ammissibile come motivo di ricorso quando la parte ha rinunciato alle doglianze nel concordato.

Massime di principio

  • Se in appello si accede al concordato ex art. 599-bis c.p.p. e si rinunciano espressamente o implicitamente altri motivi, tali motivi non possono poi essere dedotti in Cassazione; in particolare le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto sono generalmente inammissibili.
  • Sono ammissibili in Cassazione solo censure riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il mancato consenso del Procuratore generale sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia oppure l'irrogazione di una pena illegale; ogni altra doglianza è normalmente preclusa.
  • Per preservare la possibilità di impugnare questioni sostanziali in sede di legittimità, il difensore deve evitare di rinunciare espressamente a motivi rilevanti nel procedimento di concordato in appello oppure deve sollevare tempestivamente questioni relative alla formazione del consenso o all'illegittimità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso manifestamente non consentito.

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