Cassazione Civile, Ordinanza n. 06914/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di personale già dipendente di un ente soppresso, l'Istituto per la Promozione Industriale, ai ruoli del Ministero in forza dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010. I lavoratori chiedevano: 1) il riconoscimento della piena anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza; 2) l'inclusione nell'assegno personale riassorbibile di una quota del 50% del premio di produttività previsto dal contratto collettivo aziendale I.P.I.; 3) l'inclusione nell'assegno personale anche del valore dei versamenti al fondo di previdenza complementare e dei premi assicurativi per malattia, morte e infortuni previsti dal medesimo contratto aziendale. La Corte d'appello, su impugnazione del Ministero, aveva riformato la decisione di primo grado rigettando tali domande. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, della direttiva 2001/23/CE, oltre alla violazione di specifiche clausole del CCNL I.P.I. 2004-2007 e l'omesso esame della circostanza che il trattamento economico complessivo percepito prima del transito era superiore a quello poi attribuito dal Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, quanto al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, il motivo si poneva in contrasto con la giurisprudenza consolidata: l'anzianità pregressa non è di per sé un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro, potendo rilevare solo se collegata a concreti benefici economici la cui mancata conservazione determini un peggioramento del trattamento retributivo già goduto. Ha inoltre osservato che, nel caso di specie, prevale la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 rispetto all'art. 31 d.lgs. n. 165/2001. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente evocando violazioni di legge, sostanzialmente censuravano l'interpretazione della contrattazione aziendale I.P.I.; in cassazione, però, la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. può riguardare direttamente solo i contratti collettivi nazionali, mentre per la contrattazione aziendale o integrativa il controllo è limitato ai vizi motivazionali o alla violazione delle norme ermeneutiche del codice civile, che qui non erano state specificamente dedotte. La Corte ha quindi confermato la sentenza di appello e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
non è applicabile per attribuire al personale transitato il diritto a una ricostruzione piena della carriera o al riconoscimento automatico dell'anzianità pregressa; rileva solo la salvaguardia dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data del trasferimento.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non applicabile nella fattispecie, poiché prevale la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010.
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
norma speciale applicabile al fenomeno successorio considerato; garantisce la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e di quello accessorio solo se caratterizzato da fissità e continuità.
legge n. 122/2010
norma di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata quale base del trasferimento del personale.
Direttiva 2001/23/CE
invocata dai ricorrenti a sostegno della tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento; non è stata ritenuta idonea a sovvertire l'esito della lite alla luce della disciplina speciale applicata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la denuncia di violazione di legge in cassazione non può essere utilizzata per censurare direttamente l'interpretazione della contrattazione aziendale; per questa occorre la deduzione di specifici canoni ermeneutici violati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto; la censura non è stata ritenuta idonea a superare il vaglio di ammissibilità del primo motivo.
art. 48 CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007
prevede il premio di produttività legato ai giorni di effettiva presenza in servizio; la sua interpretazione non può essere sindacata in cassazione come violazione di legge, trattandosi di contrattazione aziendale.
art. 50 CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007
prevede versamenti a previdenza complementare e premi assicurativi; anche su tali voci la censura è stata dichiarata inammissibile per i limiti del sindacato di legittimità sulla contrattazione aziendale.
art. 2120 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non risulta decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
utilizzato dalla Corte per distinguere trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
individua, nel testo applicabile ratione temporis, alcune componenti del trattamento accessorio correlate alla performance e a condizioni di lavoro particolari.
art. 1362 c.c. e segg.
per la contrattazione aziendale il sindacato di legittimità è possibile solo se il ricorso denuncia la violazione dei canoni ermeneutici del codice civile in modo specifico e non si limiti a proporre una diversa lettura del testo contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
L. 24.12.2012 n. 228
norma di modifica del d.P.R. n. 115/2002 richiamata per il regime del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di transito di personale da un ente soppresso a una pubblica amministrazione, la disciplina speciale del trasferimento può prevalere sulla regola generale del trasferimento d'azienda o sulla successione ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
- L'anzianità di servizio pregressa non costituisce, di per sé, un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro; può assumere rilievo solo se è collegata a specifici benefici economici e la sua mancata conservazione determina un effettivo peggioramento del trattamento retributivo già in godimento.
- La tutela assicurata al lavoratore trasferito riguarda i diritti già entrati nel suo patrimonio al momento del trasferimento, non le mere aspettative di miglioramento della posizione giuridica o economica.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. consente di censurare direttamente la violazione dei contratti collettivi nazionali, equiparati alle norme di diritto, ma non di sindacare direttamente la contrattazione aziendale o decentrata.
- Per la contrattazione aziendale o integrativa, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia specificamente la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., indicando i canoni interpretativi asseritamente violati; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- Nel settore dell'impiego pubblico contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio rileva ai fini della conservazione del trattamento economico in caso di trasferimento o successione del datore pubblico, ma la conservazione delle singole voci accessorie dipende dalla loro concreta natura e dalla loro fissità/corrispondenza alla retribuzione già maturata.
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