Cassazione Penale, Sentenza n. 5468/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e aveva concesso la detenzione domiciliare, ritenendo decisiva l'assenza di una "seria" proposta lavorativa; il Tribunale aveva inoltre richiamato precedenti penali, procedimenti pendenti, segnalazioni di polizia e la mancata presentazione dell'istante al colloquio dell'UEPE. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 47 Ord. pen. sostenendo che la mancanza di lavoro non poteva essere l'unico elemento decisivo e che la convocazione UEPE non gli era pervenuta (era recluso in carcere in quei giorni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale per avere attribuito carattere assorbente e preponderante all'assenza di una proposta lavorativa senza valutare comparativamente gli elementi positivi del comportamento post delictum e senza considerare la funzione propositiva dell'UEPE. La Corte ha rilevato che lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento valutabile ma non può, se mancante, costituire di per sé motivo ostativo all'affidamento in prova; ha inoltre sottolineato l'obbligo degli Uffici di esecuzione penale esterna di formulare programmi di trattamento (art. 72, comma 2, lett. c)). Per carenza motivazionale la Corte ha annullato la parte di rigetto dell'istanza e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame adeguato ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Invocato dal ricorrente come parametro di illegittimità della decisione; la Corte ha richiamato i principi dell'ordinamento penitenziario relativi alla finalità rieducativa dell'affidamento in prova
art. 72, comma 2, lett. c) Ordinamento penitenziario
Il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare
La Corte ha ricordato che gli Uffici locali di esecuzione penale esterna devono proporre il programma di trattamento, incluse eventuali attività lavorative o equipollenti, e che tale attività propositiva rileva nella valutazione del giudice
Principio costituzionale e giurisprudenza consolidata (Corte cost. 5/12/1997, n. 377 e giurisprudenza di Cassazione)
L'affidamento in prova ha finalità rieducativa: non è richiesta la prova di una completa revisione del passato, ma la sussistenza di una prognosi favorevole di reinserimento basata sull'osservazione della personalità e sui comportamenti successivi alla condanna
Massime di principio
- L'assenza di una proposta lavorativa non può, di per sé, essere considerata motivo esclusivo e definitivo per negare l'affidamento in prova; va valutata unitamente ad altri elementi del percorso di reinserimento
- Il giudice deve motivare in modo comparato: considerare sia gli elementi negativi (reati, precedenti, pendenze) sia gli elementi positivi post delictum (comportamento, iniziative di allontanamento dalle attività professionali contestate, adesione a percorsi risocializzanti)
- Gli Uffici dell'esecuzione penale esterna (UEPE) devono formulare proposte di trattamento e attività lavorative ai sensi dell'art. 72, comma 2, lett. c); la mancata proposizione o la mancata notifica di convocazioni rileva nella valutazione e non può essere addebitata al richiedente senza prova
- Il giudice di merito deve valutare e motivare anche le memorie difensive e gli elementi allegati dalla difesa; l'omessa considerazione di tali deduzioni può costituire vizio motivazionale
- In presenza di motivazione carente o di eccessiva focalizzazione su un singolo elemento, la cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame conformato ai principi richiamati
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