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Sentenza

Sentenza n. 967/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento (i) del provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 1 della “Procedura Aperta n. 12/2024, da esperirsi mediante richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del Global Service di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti Cotral S.p.A. - CPV 909170008 - RUP Stefania Garropoli - Lotto 1: CIG B28BB83FAF”, prot. n. 2025U0010217 del 12 giugno 2025, di Cotral S.p.A., trasmessa il 16 giugno 2025 (nota PI128384-25), attraverso il Portale STELLA; (ii) della deliberazione del C.d.A. n. 43 del 13 giugno 2024 (doc. 2), del bando di gara (doc. 3), del Disciplinare di gara (doc. 4), dell'Allegato 14 al Capitolato speciale di appalto (doc. 5); (iii) di tutti i verbali e le comunicazioni, ivi inclusi tutti i verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara e della proposta di aggiudicazione (doc.ti 6, 7 e 8); (iv) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto medio tempore stipulato, nonché per la condanna al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202508800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti, nonché gli atti della lex specialis, i verbali di gara e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 1, disposta in favore di un consorzio stabile, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. In via preliminare, i controinteressati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova di resistenza e l'irricevibilità della censura relativa al bando. Il TAR ha individuato l'interesse della ricorrente nell'interesse strumentale alla riedizione della gara, ritenendolo sussistente anche senza prova di resistenza, e ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della lex specialis non immediatamente escludente, proposta insieme all'aggiudicazione. Nel merito, la ricorrente ha dedotto: 1) erronea valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi, con violazione delle norme sui contratti pubblici, della lex specialis e dei criteri dell'Allegato 14 al capitolato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta; 2) illegittimità dei punteggi per l'esiguità del tempo impiegato dalla commissione nell'esame delle offerte; 3) violazione dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di imparzialità, trasparenza e autovincolo, per la sostituzione di una componente titolare con una componente supplente e per la pretesa carenza di competenza tecnica; 4) illegittimità della lex specialis per non avere previsto espressamente la valutazione individuale delle offerte da parte dei commissari, in asserito contrasto con il bando-tipo ANAC n. 1/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la posizione della ricorrente, poiché l'interesse strumentale alla riedizione della gara può essere fatto valere dall'operatore economico del settore senza prova di resistenza quando siano contestate illegittimità potenzialmente incidenti sull'intera procedura. Ha inoltre escluso la tardività della censura contro la lex specialis, poiché le clausole non immediatamente escludenti devono essere impugnate congiuntamente all'atto lesivo, entro il termine decorrente dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e non sono emersi errori macroscopici, travisamenti o manifesta illogicità; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione. Il secondo motivo è stato respinto perché il tempo delle sedute collegiali deve essere valutato insieme al periodo di esame individuale svolto dai commissari: nel caso concreto, ciascun componente aveva avuto dieci giorni lavorativi per l'analisi delle offerte e la sola brevità delle sedute non dimostra l'illegittimità della valutazione. Il terzo motivo è stato respinto poiché la competenza della commissione va apprezzata globalmente sulla base dei curricula dei componenti e la sostituzione del membro titolare indisponibile con il supplente, già legittimamente designato nel decreto di nomina, era documentata e non richiedeva un nuovo atto di nomina viziato. Il quarto motivo è stato respinto perché la previsione dell'attribuzione del coefficiente da parte della commissione non escludeva implicitamente la previa valutazione individuale dei commissari; in mancanza di diversa indicazione, il coefficiente unico poteva essere ricondotto alla media aritmetica dei coefficienti individuali. Inoltre, le valutazioni erano state espresse all'unanimità. Il TAR ha escluso l'applicabilità al caso del principio dell'Adunanza plenaria n. 16/2022, riferito al metodo del confronto a coppie e non al metodo non comparativo utilizzato nella gara. La domanda di inefficacia del contratto e quella risarcitoria non hanno trovato accoglimento per effetto del rigetto dell'azione demolitoria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità rispetto alla valutazione delle offerte e allo svolgimento della procedura.

  • artt. 17, 107 e 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della procedura e alla valutazione delle offerte; le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute infondate.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La sostituzione del componente titolare indisponibile con il supplente già designato è stata ritenuta legittima, in presenza di una nomina originaria del supplente e della documentata indisponibilità del titolare.

  • art. 134 c.p.a.

    Richiamato per chiarire che il sindacato sostitutivo sulle valutazioni discrezionali dell'amministrazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

  • Bando-tipo ANAC n. 1/2023

    Il principio relativo alla necessità di verbalizzare le valutazioni individuali dei commissari, affermato per il confronto a coppie, non è stato ritenuto applicabile al diverso metodo non comparativo della gara.

  • Adunanza plenaria n. 16/2022

    le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione

    La necessità di una distinta verbalizzazione delle valutazioni individuali riguarda il metodo del confronto a coppie; nei metodi non comparativi, le valutazioni individuali possono essere assorbite nella decisione collegiale, salvo una specifica previsione contraria.

Massime di principio

  • L'operatore economico che contesta illegittimità potenzialmente incidenti sull'intera procedura di gara può agire per tutelare l'interesse strumentale alla riedizione della gara senza fornire la prova di resistenza relativa alla concreta possibilità di conseguire l'aggiudicazione nella procedura originaria.
  • Le clausole della lex specialis non immediatamente escludenti devono essere impugnate unitamente all'atto concretamente lesivo, entro il termine decorrente dalla conoscenza di quest'ultimo, secondo il sistema della doppia impugnazione.
  • Le valutazioni delle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errori macroscopici; non è consentito il riesame sostitutivo del merito delle valutazioni della commissione.
  • La brevità delle sedute della commissione di gara non costituisce, di per sé, indice di illegittimità della valutazione delle offerte, dovendo essere considerato anche il tempo dedicato all'esame individuale dei progetti e l'eventuale attività istruttoria previamente svolta.
  • La competenza della commissione giudicatrice deve essere valutata globalmente con riguardo alla materia dell'affidamento; il componente supplente legittimamente designato può subentrare al titolare indisponibile senza che ciò determini illegittimità della procedura, se la sostituzione è documentata.
  • Nel metodo di valutazione non comparativo, le valutazioni individuali dei commissari possono essere assorbite nella decisione collegiale finale, ove la lex specialis non imponga una distinta verbalizzazione; il diverso principio affermato per il confronto a coppie non è automaticamente estensibile.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di poterePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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