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Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1060/2023, resa all’esito del giudizio R.G. 2161/2023 del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 dicembre 2023 e notificata in data 16 aprile 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente, oltre al pagamento di parte delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2024, aveva acquisito efficacia di giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 7 gennaio 2025, ma l'Amministrazione non aveva provveduto all'esecuzione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero ha chiesto la riunione con altri ricorsi seriali aventi analogo oggetto, sostenendo la sostanziale identità delle questioni e l'aggravio degli oneri processuali, e ha depositato documentazione relativa al pagamento delle spese di lite e alla trasmissione della sentenza agli uffici competenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, ritenendo che la mera identità della materia e delle questioni nei giudizi seriali non integrasse una sufficiente connessione oggettiva e che l'identità parziale degli studi legali patrocinatori non costituisse sufficiente connessione soggettiva. La riunione avrebbe inoltre potuto pregiudicare il diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi al ristoro delle spese legali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, per provvedere al pagamento o all'accredito delle somme sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata inoltre applicata una penalità di mora, con funzione principalmente sollecitatoria: se il Ministero non adempirà entro il termine di 90 giorni, dovrà versare alla ricorrente, a decorrere dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto; il commissario dovrà calcolarla d'ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di impartire ordini esecutivi, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere stabilita con funzione sollecitatoria, prevedendo un termine di adempimento con effetto liberatorio e applicando la sanzione, anche retroattivamente secondo la motivazione, in caso di superamento del termine.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è possibile promuovere il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dell'obbligo pecuniario.

  • art. 14, comma 2, l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    L'assenza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato; l'Amministrazione deve ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    Dopo la riforma del processo civile richiamata dal giudice, per iniziare l'esecuzione forzata non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 70 c.p.a.

    Richiamato dal Ministero a sostegno dell'istanza di riunione, non applicato dal TAR per assenza di una connessione sufficiente tra i giudizi.

  • artt. 38 e 39 c.p.a.

    Richiamati dal Ministero in relazione alla richiesta di riunione dei ricorsi, non ritenuta fondata dal Collegio.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal Ministero a sostegno della riunione dei giudizi seriali, senza che il TAR ne ravvisasse i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorso è procedibile quando il titolo è passato in giudicato e siano decorsi 120 giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di bilancio non può impedire l'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti dello Stato: l'amministrazione deve utilizzare, ove necessario, il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dipendente dell'amministrazione debitrice, il quale può delegare il concreto esercizio dei poteri a dirigenti o funzionari competenti.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata principalmente come strumento sollecitatorio, mediante assegnazione di un termine di adempimento con effetto liberatorio e previsione di una somma dovuta in caso di suo superamento; per un'obbligazione pecuniaria, la somma può essere commisurata agli interessi legali sul debito.
  • La mera identità della materia e delle questioni trattate in ricorsi seriali, unita all'identità parziale degli studi legali patrocinatori, non è di per sé sufficiente a giustificare la riunione dei giudizi quando essa possa incidere negativamente sul diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi al rimborso delle spese legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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