Ordinanza n. 989/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del -OMISSIS-, di rigetto/archiviazione dell’istanza di -OMISSIS- S.r.l. assunta al protocollo dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 (ora Ufficio ADM Campania 1) con n. -OMISSIS-, con la quale, ai sensi dell’art. 53 del T.U.A., è stato richiesto il rilascio dell’autorizzazione quale soggetto obbligato al pagamento dell’accisa per l’attività di vendita/fatturazione a consumatori finali di energia elettrica, trasmesso a mezzo p.e.c. del -OMISSIS-; nonché, ove ritenuto opportuno, del preavviso di rigetto (e relativa pec di trasmissione) dell’istanza di autorizzazione quale soggetto obbligato al pagamento dell’accisa per l’attività di vendita/fatturazione a consumatori finali di energia elettrica dell’8.01.2026 e dei verbali istruttori dell-OMISSIS- e del -OMISSIS-; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto e archiviazione dell’istanza di autorizzazione quale soggetto obbligato al pagamento dell’accisa per la vendita e fatturazione di energia elettrica
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rigettato o archiviato la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico delle Accise, per operare quale soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica. Sono stati inoltre contestati, ove occorrente, il preavviso di rigetto e i verbali istruttori. Dal testo non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di ricorso, ma la controversia riguarda la legittimità della valutazione dell’Agenzia sull’affidabilità dell’operatore. L’amministrazione ha fondato il diniego sulla situazione debitoria tributaria e previdenziale della rappresentante legale e unica socia di una società avente la medesima compagine societaria della ricorrente. La società ha evidentemente contestato la legittimità di tale valutazione e ha dedotto anche un pregiudizio derivante dal diniego, formulando domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza, allo stato degli atti e nei limiti della cognizione cautelare, di profili sufficienti di fondatezza. Ha ritenuto che l’autorizzazione prevista dall’art. 53-bis del d.lgs. 504/1995 non disciplini l’accesso al mercato della vendita di energia elettrica, regolato dall’iscrizione nell’apposito Elenco ministeriale dei venditori, ma riguardi la specifica qualità di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa. In tale ambito l’Agenzia dispone, oltre le ipotesi tassative di diniego o revoca, di un potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità economica e fiscale del richiedente, comprensivo dell’affidabilità professionale e dell’osservanza degli obblighi tributari. Il giudice ha ritenuto sufficientemente motivati gli atti impugnati con riferimento alla situazione debitoria tributaria e previdenziale della rappresentante legale e ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato l’arbitrarietà o l’irragionevolezza della valutazione amministrativa. Il pregiudizio dedotto è stato qualificato come prettamente patrimoniale e, pertanto, normalmente ristorabile mediante risarcimento, già richiesto dalla società. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 53 T.U.A. (d.lgs. 504/1995)
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di autorizzazione per operare come soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica.
art. 53-bis d.lgs. 504/1995
La norma, secondo il TAR, oltre a codificare specifiche ipotesi obbligatorie di diniego o revoca, prevede controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dai quali deriva un generale potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità economica e fiscale del richiedente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della valutazione della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’autorizzazione prevista dall’art. 53-bis del d.lgs. 504/1995 per il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica non coincide con l’abilitazione all’accesso al mercato della vendita di energia, che è regolato da un distinto requisito di iscrizione nell’apposito elenco ministeriale dei venditori.
- Nell’esercizio del potere autorizzatorio attribuito dall’art. 53-bis del d.lgs. 504/1995, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può valutare discrezionalmente l’affidabilità economica, fiscale e professionale del richiedente, anche oltre le ipotesi tassative di diniego o revoca previste dalla legge.
- La valutazione di affidabilità richiesta per il rilascio dell’autorizzazione doganale può riguardare non solo la solidità finanziaria dell’operatore, ma anche l’osservanza degli obblighi tributari e previdenziali e l’affidabilità fiscale e professionale desumibile dagli elementi istruttori disponibili.
- In sede cautelare, il diniego dell’autorizzazione non può essere sospeso quando gli atti risultino sufficientemente motivati sulla base di situazioni debitorie rilevanti e il ricorrente non dimostri l’arbitrarietà o l’irragionevolezza della valutazione amministrativa.
- Il pregiudizio derivante dal diniego di un’autorizzazione, ove abbia natura meramente patrimoniale, è normalmente suscettibile di ristoro mediante risarcimento del danno e, di regola, non integra da solo un danno cautelare irreparabile.
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