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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30017/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia di appello per violazione dell'art. 599-bis c.p.p. in rapporto all'art. 24, comma 2, Cost., deducendo che il consenso dell'imputato al "concordato in appello" con rinuncia ai motivi sulla responsabilità, una volta prestato e dopo l'accordo tra le parti ma prima della ratifica giudiziale, non potrebbe essere revocato unilateralmente. Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza dominante (diritto vivente) abbia stabilito l'irrevocabilità del consenso e chiede di sottoporre la questione alla Corte costituzionale o, in subordine, alle Sezioni Unite

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la questione generica e non adeguatamente motivata rispetto al caso concreto: mancavano riferimenti precisi all'accordo, al momento della presunta revoca e alle ragioni del recesso. Ha richiamato l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla revocabilità del consenso nel concordato in appello e osservato che l'analogia con il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è debole, dovendosi considerare le differenze sostanziali tra i due istituti. Ha inoltre richiamato le modifiche legislative (tra cui la riforma con la legge "Cartabia" e il d.lgs. 150/2022) che hanno valorizzato termini e profili di speditezza procedimentale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il concordato in appello e prevede la perdita di efficacia della rinuncia ai motivi solo in caso di mancato accoglimento della proposta di pena; la Corte osserva che tale previsione è stata interpretata da parte della giurisprudenza come indice di irrevocabilità, ma non esaurisce la questione e non implica automaticamente un divieto assoluto di revoca.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro di lesione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non dimostrata rispetto al caso concreto, senza ravvisare profili tali da giustificare l'incidentalità della questione costituzionale.

  • art. 447, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'irrevocabilità della richiesta di applicazione della pena nel patteggiamento; la Corte ha rilevato che tale irrevocabilità è espressa per il rito del patteggiamento e non trova un omologo automatico nella disciplina del concordato in appello, per cui l'analogia invocata dalla difesa è debole.

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta); la Corte sottolinea le differenze strutturali e funzionali tra questo rito premiale e il concordato in appello, evidenziando che il patteggiamento comporta una rinuncia più ampia ai diritti difensivi e quindi giustifica regole diverse.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Rieditò la possibilità del concordato in appello (mediante intervento sull'art. 602 c.p.p.); la Corte la cita nel quadro evolutivo legislativo dell'istituto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 34, comma 1, lett. f) e art. 98, comma 1, lett. a))

    Ha introdotto termini più rigorosi (es. termine di 15 giorni prima dell'udienza per proporre il concordato) e ha abrogato alcune previsioni precedenti, valorizzando l'esigenza di speditezza procedurale; la Corte ne trae argomento per ritenere coerente la disciplina che privilegia la rapidità del procedimento.

  • art. 602 cod. proc. pen. (menzionato nel contesto)

    comma 1-bis (originariamente introdotto e successivamente abrogato/parzialmente modificato)

    Citato nella ricostruzione storica della disciplina del concordato in appello: la normativa è stata rimaneggiata, con effetti sulla tempistica e sulle modalità di proposta del concordato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso di cassazione: la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende.

  • art. 3 Cost. e art. 111 Cost.

    Richiamati come parametri costituzionali generali (uguaglianza e ragionevole durata del processo); la Corte ha valutato l'equilibrio tra interesse pubblico alla speditezza e garanzie difensive, ritenendo la disciplina del concordato non irragionevole.

Massime di principio

  • Il "concordato in appello" non è automaticamente sovrapponibile al patteggiamento: le differenze strutturali (fase processuale, acquisizione delle prove, rinunce difensive) giustificano trattamenti giuridici diversi.
  • La giurisprudenza è contrastante sulla revocabilità del consenso nel concordato in appello: esistono sentenze che affermano l'irrevocabilità e altre che ammettono la revoca prima della decisione del giudice.
  • Per prospettare una questione di incostituzionalità occorre collegare con precisione la norma invocata ai fatti concreti e dimostrare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della censura; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • La norma che sancisce l'irrevocabilità nel patteggiamento (art. 447, comma 3) non si applica automaticamente al concordato in appello; l'analogia va motivata con attenzione.
  • Le riforme legislative recenti hanno introdotto termini e limiti procedurali che privilegiano la rapidità: in una fattispecie analoga è fondamentale rispettare i termini previsti e valutare tempestivamente eventuali recesso o eccezioni.
  • In situazioni simili è prudente dokumentare con precisione: contenuto dell'accordo, data/ora delle manifestazioni di volontà, comunicazioni tra le parti, e le ragioni concrete della revoca, perché ciò è essenziale per ottenere esame di ammissibilità e merito.
  • Se si ritiene leso il diritto di difesa, valutare la via più appropriata: eccezione incidentale di incostituzionalità in giudizio o impugnazione motivata con riferimento puntuale ai capi di sentenza, non una generica richiesta astratta.

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