Cassazione Penale, Sentenza n. 30017/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia di appello per violazione dell'art. 599-bis c.p.p. in rapporto all'art. 24, comma 2, Cost., deducendo che il consenso dell'imputato al "concordato in appello" con rinuncia ai motivi sulla responsabilità, una volta prestato e dopo l'accordo tra le parti ma prima della ratifica giudiziale, non potrebbe essere revocato unilateralmente. Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza dominante (diritto vivente) abbia stabilito l'irrevocabilità del consenso e chiede di sottoporre la questione alla Corte costituzionale o, in subordine, alle Sezioni Unite
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la questione generica e non adeguatamente motivata rispetto al caso concreto: mancavano riferimenti precisi all'accordo, al momento della presunta revoca e alle ragioni del recesso. Ha richiamato l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla revocabilità del consenso nel concordato in appello e osservato che l'analogia con il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è debole, dovendosi considerare le differenze sostanziali tra i due istituti. Ha inoltre richiamato le modifiche legislative (tra cui la riforma con la legge "Cartabia" e il d.lgs. 150/2022) che hanno valorizzato termini e profili di speditezza procedimentale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La norma disciplina il concordato in appello e prevede la perdita di efficacia della rinuncia ai motivi solo in caso di mancato accoglimento della proposta di pena; la Corte osserva che tale previsione è stata interpretata da parte della giurisprudenza come indice di irrevocabilità, ma non esaurisce la questione e non implica automaticamente un divieto assoluto di revoca.
art. 24, comma 2, Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro di lesione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non dimostrata rispetto al caso concreto, senza ravvisare profili tali da giustificare l'incidentalità della questione costituzionale.
art. 447, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'irrevocabilità della richiesta di applicazione della pena nel patteggiamento; la Corte ha rilevato che tale irrevocabilità è espressa per il rito del patteggiamento e non trova un omologo automatico nella disciplina del concordato in appello, per cui l'analogia invocata dalla difesa è debole.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta); la Corte sottolinea le differenze strutturali e funzionali tra questo rito premiale e il concordato in appello, evidenziando che il patteggiamento comporta una rinuncia più ampia ai diritti difensivi e quindi giustifica regole diverse.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Rieditò la possibilità del concordato in appello (mediante intervento sull'art. 602 c.p.p.); la Corte la cita nel quadro evolutivo legislativo dell'istituto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 34, comma 1, lett. f) e art. 98, comma 1, lett. a))
Ha introdotto termini più rigorosi (es. termine di 15 giorni prima dell'udienza per proporre il concordato) e ha abrogato alcune previsioni precedenti, valorizzando l'esigenza di speditezza procedurale; la Corte ne trae argomento per ritenere coerente la disciplina che privilegia la rapidità del procedimento.
art. 602 cod. proc. pen. (menzionato nel contesto)
comma 1-bis (originariamente introdotto e successivamente abrogato/parzialmente modificato)
Citato nella ricostruzione storica della disciplina del concordato in appello: la normativa è stata rimaneggiata, con effetti sulla tempistica e sulle modalità di proposta del concordato.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso di cassazione: la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende.
art. 3 Cost. e art. 111 Cost.
Richiamati come parametri costituzionali generali (uguaglianza e ragionevole durata del processo); la Corte ha valutato l'equilibrio tra interesse pubblico alla speditezza e garanzie difensive, ritenendo la disciplina del concordato non irragionevole.
Massime di principio
- Il "concordato in appello" non è automaticamente sovrapponibile al patteggiamento: le differenze strutturali (fase processuale, acquisizione delle prove, rinunce difensive) giustificano trattamenti giuridici diversi.
- La giurisprudenza è contrastante sulla revocabilità del consenso nel concordato in appello: esistono sentenze che affermano l'irrevocabilità e altre che ammettono la revoca prima della decisione del giudice.
- Per prospettare una questione di incostituzionalità occorre collegare con precisione la norma invocata ai fatti concreti e dimostrare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della censura; deduzioni generiche sono inammissibili.
- La norma che sancisce l'irrevocabilità nel patteggiamento (art. 447, comma 3) non si applica automaticamente al concordato in appello; l'analogia va motivata con attenzione.
- Le riforme legislative recenti hanno introdotto termini e limiti procedurali che privilegiano la rapidità: in una fattispecie analoga è fondamentale rispettare i termini previsti e valutare tempestivamente eventuali recesso o eccezioni.
- In situazioni simili è prudente dokumentare con precisione: contenuto dell'accordo, data/ora delle manifestazioni di volontà, comunicazioni tra le parti, e le ragioni concrete della revoca, perché ciò è essenziale per ottenere esame di ammissibilità e merito.
- Se si ritiene leso il diritto di difesa, valutare la via più appropriata: eccezione incidentale di incostituzionalità in giudizio o impugnazione motivata con riferimento puntuale ai capi di sentenza, non una generica richiesta astratta.
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