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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32500/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di organizzazione e finanziamento di un'associazione finalizzata al contrabbando (capo A) e di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando pluriaggravato (capo E). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), sostenendo che non sussistevano i requisiti della stabile organizzazione e dell'abitualità delle forniture necessari per configurare il delitto associativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza dell'associazione e l'affiliazione dell'Agnello, indicando specifici elementi indizianti: elevato numero di delitti-fine posti in essere da un nucleo ristretto, modello organizzativo piramidale, contatti continui Italia-Tunisia per importazioni periodiche, consistente volume d'affari, apparato strutturale con natanti di diverso tonnellaggio, veicoli noleggiati e dispositivi di comunicazione satellitare, indeterminatezza del programma criminoso e cassa comune per pagamenti. Quanto all'Agnello, il Tribunale indicò la disponibilità del rimessaggio del club nautico Onda Blu (di cui era legale rappresentante) per ricovero dei natanti e il coordinamento tra fornitori e acquirenti nell'illecito import avvenuto il 19/10/2020. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri per la custodia cautelare alla luce delle prove disponibili.

  • art. 291‑quater, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 43 del 1973

    Richiamato in relazione ai reati doganali/di contrabbando; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati giustificassero il quadro indiziario relativo all'organizzazione volta all'introduzione illecita di tabacchi.

  • art. 61‑bis cod. pen.

    Norma richiamata come riferimento per l'aggravazione connessa all'avvalimento del contributo di un gruppo criminale operante in più Stati; la Corte ha condiviso la qualificazione aggravata fatta in sede cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamata come base normativa per i motivi di cassazione introdotti dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i rilievi di violazione di legge e di motivazione fossero infondati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare l'applicazione di una somma equitativa a titolo di sanzione per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per la configurabilità del reato associativo in contesti di contrabbando non bastano singole operazioni: occorrono indizi convergenti su stabilità organizzativa, ripetitività delle condotte e ruolo coordinato dei partecipanti.
  • Elementi logistici e strutturali (natanti, veicoli, rimessaggi, dispositivi di comunicazione), contatti internazionali periodici, consistente volume d'affari e una cassa comune sono indici rilevanti e possono giustificare misure cautelari severe.
  • La messa a disposizione di un luogo/struttura per il ricovero dei mezzi usati nel traffico illecito e il coordinamento fra fornitori e acquirenti possono essere valutati come prova di partecipazione apicale o di favoreggiamento stabile.
  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Corte verifica sia la correttezza applicativa della norma sia la completezza e la congruenza della motivazione: un provvedimento ben argomentato difficilmente viene annullato.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare l'onere delle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente; pertanto, nei ricorsi cautelari è prudente valutare attentamente la fondatezza delle doglianze.

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