Cassazione Penale, Sentenza n. 32500/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di organizzazione e finanziamento di un'associazione finalizzata al contrabbando (capo A) e di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando pluriaggravato (capo E). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), sostenendo che non sussistevano i requisiti della stabile organizzazione e dell'abitualità delle forniture necessari per configurare il delitto associativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza dell'associazione e l'affiliazione dell'Agnello, indicando specifici elementi indizianti: elevato numero di delitti-fine posti in essere da un nucleo ristretto, modello organizzativo piramidale, contatti continui Italia-Tunisia per importazioni periodiche, consistente volume d'affari, apparato strutturale con natanti di diverso tonnellaggio, veicoli noleggiati e dispositivi di comunicazione satellitare, indeterminatezza del programma criminoso e cassa comune per pagamenti. Quanto all'Agnello, il Tribunale indicò la disponibilità del rimessaggio del club nautico Onda Blu (di cui era legale rappresentante) per ricovero dei natanti e il coordinamento tra fornitori e acquirenti nell'illecito import avvenuto il 19/10/2020. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai presupposti della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri per la custodia cautelare alla luce delle prove disponibili.
art. 291‑quater, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 43 del 1973
Richiamato in relazione ai reati doganali/di contrabbando; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati giustificassero il quadro indiziario relativo all'organizzazione volta all'introduzione illecita di tabacchi.
art. 61‑bis cod. pen.
Norma richiamata come riferimento per l'aggravazione connessa all'avvalimento del contributo di un gruppo criminale operante in più Stati; la Corte ha condiviso la qualificazione aggravata fatta in sede cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata come base normativa per i motivi di cassazione introdotti dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i rilievi di violazione di legge e di motivazione fossero infondati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare l'applicazione di una somma equitativa a titolo di sanzione per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato associativo in contesti di contrabbando non bastano singole operazioni: occorrono indizi convergenti su stabilità organizzativa, ripetitività delle condotte e ruolo coordinato dei partecipanti.
- Elementi logistici e strutturali (natanti, veicoli, rimessaggi, dispositivi di comunicazione), contatti internazionali periodici, consistente volume d'affari e una cassa comune sono indici rilevanti e possono giustificare misure cautelari severe.
- La messa a disposizione di un luogo/struttura per il ricovero dei mezzi usati nel traffico illecito e il coordinamento fra fornitori e acquirenti possono essere valutati come prova di partecipazione apicale o di favoreggiamento stabile.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Corte verifica sia la correttezza applicativa della norma sia la completezza e la congruenza della motivazione: un provvedimento ben argomentato difficilmente viene annullato.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare l'onere delle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente; pertanto, nei ricorsi cautelari è prudente valutare attentamente la fondatezza delle doglianze.
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