Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7836/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica impugna l'ordinanza del GIP che disponeva al Pubblico Ministero l'esecuzione di ulteriori indagini (termine 60 giorni) a seguito della seconda opposizione della persona offesa alla seconda richiesta di archiviazione. Il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento sostenendo che il GIP non poteva disporre una seconda volta indagini, le quali non sarebbero state richieste dalla persona offesa e sarebbero state inutili, atteso che il potere del giudice si sarebbe esaurito con il primo provvedimento che già aveva disposto indagini suppletive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza del GIP non sia abnorme né strutturalmente né funzionalmente: il nuovo ordine di indagini non determina stasi del procedimento e il potere del GIP di disporre ulteriori indagini non si esaurisce con un primo provvedimento. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che ammette la possibilità per la persona offesa di proporre una seconda opposizione senza l'onere di dimostrare fatti nuovi e ha precisato che le "indagini suppletive" ai sensi dell'art. 410 c.p.p. includono sia indagini nuove sia integrazioni di atti investigativi già compiuti; conseguentemente il GIP conserva gli stessi poteri anche in sede di udienza camerale successiva.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di udienza camerale nella quale il GIP decide dopo opposizione alla richiesta di archiviazione.

  • art. 410, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina l'istituto delle indagini suppletive e l'opposizione della persona offesa; interpretato dalla Corte nel senso che non richiede necessariamente "indagini nuove", ma anche integrazioni o perfezionamenti degli atti già compiuti, e che la persona offesa può proporre una seconda opposizione senza onere di provare fatti nuovi, purché siano rispettate le condizioni di ammissibilità.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rimozione del provvedimento di archiviazione che può avvenire con la motivazione basata sull'esigenza di "nuove investigazioni".

  • Sez. U. n. 26 del 26/01/2000 (Magnani)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata sul concetto di abnormità dell'atto (aspetto strutturale e funzionale).

  • Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Ulteriore precedenti sulle categorie di abnormità e sul potere giudiziale in materia di indagini suppletive.

  • Sez. U. n. 23909 del 2010 (Simoni)

    Stabilisce che il GIP può decidere de plano sulla seconda richiesta di archiviazione a condizione che la persona offesa non abbia proposto una seconda opposizione o questa sia dichiarata inammissibile.

  • Sez. 6, n. 457 del 09/10/2012 (Riccio)

    Conferma che la persona offesa non è onerata di dimostrare fatti nuovi per proporre una seconda opposizione e chiarisce che le indagini suppletive comprendono anche integrazioni di atti già compiuti; ne deriva il mantenimento dei poteri del GIP nella successiva udienza camerale.

  • Sez. 6, n. 37960 del 28/09/2007

    Conferma che le indagini suppletive includono integrazioni di attività investigative già svolte.

Massime di principio

  • Il GIP può disporre indagini suppletive anche più di una volta; la ripetizione non costituisce di per sé atto "abnorme".
  • L'abnormità di un provvedimento giudiziale va valutata in termini strutturali (incoerenza normativa) o funzionali (causa di stasi irreversibile del processo); la mera reiterazione di inviti ad indagare non soddisfa tali requisiti.
  • La persona offesa può proporre una seconda opposizione alla successiva richiesta di archiviazione senza l'onere di dimostrare fatti nuovi, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'art. 410 c.p.p.
  • Per "indagini suppletive" si intende sia l'esecuzione di nuovi atti investigativi sia l'integrazione o il completamento di atti già compiuti; pertanto il GIP può richiedere perfezionamenti delle investigazioni precedenti.
  • Se il GIP ordina nuove indagini, il Pubblico Ministero è tenuto a valutarle ed eventualmente eseguirle; l'ordine non determina automaticamente la chiusura o la paralisi del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.