Cassazione Penale, Sentenza n. 21304/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Matera che ha rigettato il riesame avverso i decreti di perquisizione e sequestro del 10-08-2021. Le doglianze principali sono: mancata convalida del sequestro (art. 355 c.p.p.), sequestro di documentazione extracontabile e di materiale informatico eccedente le esigenze di indagine (anche appunti personali e l'intero contenuto del telefono cellulare senza selezione), motivazione del decreto di perquisizione e sequestro ritenuta generica e insufficiente a specificare le esigenze probatorie, violazione dei limiti orari per la perquisizione (art. 251 c.p.p.), insufficienza della piattaforma indiziaria e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nelle misure reali (art. 275 c.p.p.). I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi agitati: il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero era sufficientemente analitico nel descrivere la contestazione provvisoria e gli oggetti pertinenti al reato, per cui non è sorto l'obbligo di una convalida a carico dell'autorità giudiziaria; il riesame invocato era ammissibile con riferimento agli artt. 257 e 324 c.p.p.; la motivazione del decreto e la descrizione delle esigenze probatorie sono state giudicate congrue; la violazione dei limiti orari di perquisizione è mera irregolarità (non nullità né inutilizzabilità) quando non coinvolga divieti di legge; il principio di proporzionalità richiamato non è applicabile al sequestro probatorio alla stessa stregua delle misure cautelari reali, essendo per il sequestro probatorio decisivo il requisito delle finalità probatorie (art. 262 c.p.p.). La Corte ha quindi confermato la legittimità dei provvedimenti impugnati e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la convalida del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria è necessaria quando il decreto indichi genericamente il sequestro delle "cose pertinenti" senza specificazione, perché altrimenti si lascerebbe discrezionalità agli operanti; nel caso concreto il decreto era invece analitico e quindi la convalida non era richiesta.
art. 257 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al riesame: la norma, insieme all'art. 324, disciplina l'istituto del riesame e conferma l'ammissibilità del riesame esperito dalla difesa contro il decreto di perquisizione/sequestro.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sul riesame richiamata dal giudice: il mezzo invocato dalla difesa è correttamente qualificabile come istanza di riesame e risulta ammissibile.
art. 253 cod. proc. pen.
Relativa ai requisiti di motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione del pubblico ministero fosse sufficientemente analitica e congrua rispetto alle esigenze probatorie invocate.
art. 251 cod. proc. pen.
La violazione dei limiti temporali per l'esecuzione delle perquisizioni è stata qualificata come mera irregolarità affinché non determina, di per sé, nullità o inutilizzabilità della prova, salvo che non rientri nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.p.p. o configuri violazione di divieti di legge.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere che la violazione dei limiti orari integrasse l'ipotesi di inutilizzabilità della prova disciplinata da tale norma.
art. 275 cod. proc. pen.
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità si applicano alle misure cautelari reali; tuttavia la Corte ha precisato che il sequestro probatorio non è equiparabile a tali misure cautelari e va valutato con riferimento alle finalità probatorie.
art. 262 cod. proc. pen.
Il criterio cui attenersi per il sequestro probatorio è la sussistenza delle finalità probatorie: il vincolo reale è giustificato se strettamente connesso alle esigenze di accertamento.
art. 603-bis cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (sfruttamento dei braccianti agricoli); la natura del reato è stata utilizzata per individuare tipologie di documenti e dati pertinenti da ricercare e sequestrare.
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione ex art. 325 è ammesso esclusivamente per violazione di legge; il controllo di merito su elementi fattuali o su illogicità manifesta è limitato.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata nella parte che distingue i limiti della sindacabilità in cassazione (lett. e) per l'illogicità manifesta), ossia tale profilo non è automaticamente ricompreso nel vizio di 'violazione di legge' dedotto dal ricorso.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: la Corte verifica che la motivazione possedesse i requisiti minimi di coerenza e completezza, ritenendola adeguata nel caso di specie.
art. 23 d.l. 137 del 2020
art. 23 d.l. 137 del 2020
Norma citata solo in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sul merito delle doglianze tecniche esaminate dalla Corte.
Massime di principio
- Se il decreto di perquisizione/sequestro indica in modo analitico la contestazione provvisoria e descrive le categorie di cose pertinenti al reato, non sorge l'obbligo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria; la convalida è richiesta solo quando il mandato è generico e lascia in bianco la scelta agli operanti.
- Il riesame ex art. 324 c.p.p. (richiamato dall'art. 257) è lo strumento idoneo per impugnare i decreti di perquisizione/sequestro; tale rimedio è ammissibile quando esercitato nei termini e modi previsti.
- La motivazione del decreto di perquisizione deve specificare le esigenze probatorie e i collegamenti tra gli oggetti da cercare/sequestrare e il fatto contestato; se la motivazione è analitica, il giudice di merito può ritenere legittimo il sequestro anche senza ulteriori integrazioni.
- La violazione dei limiti orari per le perquisizioni (art. 251) costituisce, di norma, un'irregolarità procedurale e non automaticamente una nullità o causa di inutilizzabilità della prova, salvo il verificarsi di condizioni tassative che determinino nullità o la violazione di divieti di legge.
- Il principio di proporzionalità/adeguatezza/gradualità (art. 275) trova applicazione alle misure cautelari reali, ma il sequestro probatorio va valutato primariamente in base alla sua funzione probatoria (art. 262): non sempre è possibile sovrapporre i parametri delle misure cautelari alla disciplina del sequestro probatorio.
- Se il decreto lascia ampi margini discrezionali agli operanti o il sequestro riguarda massicce porzioni di dati personali non specificati, la difesa può ottenere la restituzione o la declaratoria di inefficacia del vincolo qualora sussista un 'mandato in bianco'.
- In cassazione il sindacato è limitato: il ricorso per violazione di legge può censurare la mancanza o l'apparenza della motivazione ma non la semplice illogicità manifesta; per quest'ultima esiste uno specifico motivo di cui all'art. 606 c.p.p.
- Quando si sequestrano dispositivi informatici o telefoni, la necessità di selezione del materiale rilevante deve essere valutata alla luce della specificità della contestazione: sequestri completamente indiscriminati possono essere impugnati se il decreto è vago o non giustifica le finalità probatorie rispetto all'entità del sequestro.
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