Sentenza n. 542/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, datato 15 novembre 2023, in forza del quale la Prefettura di Ferrara ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. La Prefettura, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo non soddisfatto il requisito reddituale. La ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione, sostenendo di essere stata studentessa e fiscalmente a carico del padre fino al 2021, di avere iniziato nel febbraio 2021 un'attività lavorativa subordinata e di avere successivamente acquisito autonomia abitativa. Ha quindi contestato il mancato computo dei redditi del padre durante il periodo di convivenza e di carico familiare, nonché dei propri redditi successivi. Il ricorso ha inoltre evidenziato che la documentazione prodotta dimostrava, o comunque sembrava dimostrare, il possesso di un reddito sufficiente secondo i parametri utilizzati dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che la valutazione di insufficienza reddituale fosse errata in fatto o comunque insufficiente sotto il profilo motivazionale e istruttorio, poiché la documentazione avrebbe imposto di considerare, fino al 2021, anche i redditi del padre dal quale la ricorrente risultava a carico, nonché i redditi propri maturati dopo l'inizio dell'attività lavorativa. Il giudice ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 362/1994, la Prefettura svolge funzioni essenzialmente istruttorie: deve verificare la completezza e regolarità della documentazione, trasmettere l'istanza al Ministero dell'Interno corredandola delle proprie osservazioni, mentre la valutazione definitiva della sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza spetta al Ministero. La declaratoria prefettizia di inammissibilità è ammissibile eccezionalmente per carenze documentali; non può invece essere utilizzata per definire nel merito l'istanza con una motivazione sostanzialmente reiettiva. Tale profilo, non specificamente dedotto nel ricorso, non è stato posto a fondamento autonomo dell'annullamento, ma è stato indicato quale vincolo conformativo per la riedizione dell'attività amministrativa. La Prefettura dovrà quindi svolgere nuovamente l'istruttoria, limitarsi alla verifica della documentazione e trasmettere gli atti al Ministero, cui spetta la rivalutazione dei requisiti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione individua il presupposto di residenza legale ultradecennale per la concessione della cittadinanza, nell'ambito di un procedimento la cui decisione finale spetta al Ministero dell'Interno secondo la disciplina richiamata dal giudice.
art. 1 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana ... si presenta al prefetto competente per territorio ...
Disciplina la presentazione dell'istanza e la documentazione da allegare per l'acquisto o la concessione della cittadinanza.
art. 2 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione ... l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla ... Qualora l'adempimento risulti insufficiente ... l'autorità dichiara inammissibile l'istanza
Attribuisce alla Prefettura compiti essenzialmente istruttori. La dichiarazione di inammissibilità è giustificata da incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione; la Prefettura deve trasmettere l'istanza e le proprie osservazioni al Ministero, competente a valutare nel merito la sussistenza dei requisiti.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La Prefettura ha comunicato alla richiedente i motivi ostativi prima dell'adozione del provvedimento impugnato.
d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con l. n. 8 del 1990
reddito netto non inferiore a 8.263,31 euro per il richiedente che non abbia familiari a carico, 11.362,05 euro con il coniuge a carico, aumentato di 516,46 euro per ogni figlio o altro familiare a carico
Individua i parametri reddituali utilizzati dall'Amministrazione per valutare la sufficienza economica ai fini della concessione della cittadinanza; il giudice ha ritenuto che la verifica dovesse considerare anche il reddito del genitore dal quale la richiedente risultava a carico nel periodo rilevante.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la Prefettura svolge ordinariamente funzioni istruttorie: verifica la completezza e regolarità della domanda e della documentazione, formula le proprie osservazioni e trasmette gli atti al Ministero dell'Interno, cui spetta la valutazione della sussistenza dei requisiti e la decisione sul merito della concessione.
- La Prefettura può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di cittadinanza solo in presenza di incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione non sanata o non adeguatamente regolarizzata; non può qualificare come inammissibilità un provvedimento che, attraverso la valutazione negativa dei requisiti sostanziali, definisca in realtà il merito dell'istanza, riservato al Ministero.
- La valutazione del requisito reddituale per la concessione della cittadinanza deve essere svolta considerando la concreta situazione familiare e temporale della richiedente: quando questa risulti fiscalmente o sostanzialmente a carico di un genitore, il reddito del genitore deve essere esaminato insieme agli eventuali redditi propri della richiedente nel periodo in cui abbia iniziato a lavorare o a vivere autonomamente.
- Un provvedimento prefettizio che esclude la sufficienza reddituale senza confrontarsi con la documentazione relativa ai redditi del familiare convivente e del richiedente è illegittimo per erroneità della valutazione fattuale o, comunque, per insufficienza dell'istruttoria e della motivazione.
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