Sentenza n. 277/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione n. 34 del 03/06/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; -della presupposta delibera di G.R. Molise n. 121 del 06/05/2025 con la quale è stata approvata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l’assunzione dei provvedimenti di competenza; -di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso lo stesso Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; nonché tutti i verbali delle riunioni del Tavolo dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare i verbali delle riunioni del 07/03/2025 e del 01/04/2025; -i verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare il verbale della riunione del 14/04/2025; -le note di convocazione delle riunioni dei predetti Gruppi; ed ogni ulteriore atto del procedimento, anche se qui non espressamente indicato; -per quanto di ragione la successiva delibera di G.R. Molise n. 179 del 20/06/2025 di proroga al 31/12/2025 dell’assetto organizzativo previsto dal precedente PSR 2020-2022; la determina dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 4288 del 21/07/2025; -la delibera di G.R. Molise n. 197 del 27/06/2025, di approvazione dello schema di avviso pubblico per titolo e colloquio per la formazione di un elenco di idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico; -la determinazione dirigenziale del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 01/08/2025, di approvazione dell’avviso predetto, nonché l’avviso stesso allegato a quella determina; -la delibera di G.R. Molise n. 275 del 27/08/2025; -di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3\12\2025: - di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché: - della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 218 del 11/10/2025 con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e non ammessi nella procedura di cui all’Avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025, e pubblicazione del calendario dei colloqui; - della determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 05/11/2025 di approvazione degli elenchi definitivi dei candidati idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 158131/2025 del 05/11/2025; - del verbale della riunione del 03/11/2025 del Tavolo Tecnico Operativo costituito con D.D. n. 4288 del 21/07/2025, prot. n. 519149/2025 del 03/11/2025; - della convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Medio Molise del 20/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 16154/2025 del 21/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 167324/2025 del 25/11/2025; di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi, anche se non conosciuti e qui espressamente non nominati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, con gli atti presupposti e conseguenti, nella parte relativa alla riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre e alla disciplina del Coordinatore d’Ambito, nonché gli atti della successiva procedura per la formazione degli elenchi degli idonei
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Riccia ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale che ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi quelli relativi alla procedura per la formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico. Il ricorso contestava principalmente la riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Molise n. 13/2014, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria. Il Comune sosteneva che la Regione non avesse assicurato una adeguata consultazione, concertazione e coprogettazione con i Comuni e con i Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS, e che l’accorpamento fosse inefficiente, immotivato, contrario alle precedenti programmazioni e lesivo delle specificità territoriali e della congruità del finanziamento dei servizi. Con il secondo motivo è stata contestata la disciplina del requisito di accesso alla selezione dei Coordinatori d’Ambito, divenuto nella versione definitiva del Piano riferito a cinque anni di esperienza con responsabilità gestionale, anziché anche di mero coordinamento, nonché la mancata partecipazione degli enti locali alla definizione dei criteri. Con i motivi aggiunti il Comune ha esteso l’impugnazione agli atti di ammissione, non ammissione e approvazione degli elenchi degli idonei, deducendo gli stessi vizi e l’illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla Regione. Quanto al primo motivo, il Collegio ha affermato che la legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 13/2014 attribuiscono alla Regione la competenza a individuare gli ATS e a definirne l’assetto, imponendo forme di concertazione ma non una specifica procedura né il consenso dei Comuni. Il Comune non può inoltre dolersi della mancata partecipazione di soggetti diversi da sé. Nel caso concreto, la Regione aveva istituito un Gruppo tecnico, coinvolto i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS e i Coordinatori, acquisito osservazioni e documentato le riunioni e le presenze; pertanto, la partecipazione è stata ritenuta effettiva e adeguata. La contestazione sull’inefficienza dell’accorpamento è stata giudicata generica e comunque infondata: la riduzione da sette a tre ATS costituisce una scelta organizzativa assistita da ampia discrezionalità tecnica, coerente con la tendenza normativa e con il Piano Sociale Nazionale a far coincidere gli ATS con i Distretti sanitari e i Centri per l’Impiego. La Regione aveva inoltre motivato l’accorpamento con esigenze di integrazione sociosanitaria e con le politiche del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa, uniformità delle procedure, interoperabilità dei sistemi informativi e coordinamento regionale. Il richiamo alla precedente organizzazione in sette ATS non rende illegittima la successiva scelta di adeguamento al quadro nazionale. Anche la censura sull’eterogeneità dei territori è stata ritenuta generica, non essendo stata dimostrata una concreta incidenza negativa sui servizi, considerato il ruolo di coordinamento degli ATS e la permanenza delle competenze degli enti locali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il Comune non ha dimostrato come la più restrittiva delimitazione dei requisiti per i Coordinatori d’Ambito incidesse sulla sua sfera giuridica; l’interesse potrebbe semmai spettare agli aspiranti all’incarico. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato, poiché la definizione dei requisiti è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non sono stati dedotti profili concreti di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di istruttoria o motivazione. L’infondatezza degli atti originariamente impugnati ha comportato anche quella derivata degli atti oggetto dei motivi aggiunti. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, lett. a), l. 328/2000
determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete
La norma attribuisce alle Regioni la determinazione degli ambiti territoriali attraverso forme di concertazione, senza imporre una specifica forma di intesa o il consenso dei Comuni.
art. 6, comma 2, lett. d), l. 328/2000
partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a)
La disposizione riconosce ai Comuni una partecipazione al procedimento, ma non attribuisce loro un potere di codeterminazione della scelta regionale.
art. 3, commi 2 e 3, l. 328/2000
principio di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali
La concertazione costituisce un principio di cooperazione istituzionale; la legge non impone però l’utilizzo di una specifica forma procedimentale, essendo gli accordi previsti dalla norma una facoltà.
art. 11, comma 1, l.r. Molise n. 13/2014
Il Piano sociale regionale individua, sulla base dell'omogeneità territoriale, gli Ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo
La legge regionale rimette al Piano sociale regionale l’individuazione degli ATS e la definizione del loro assetto.
art. 13, commi 2, lett. a), e 3, l.r. Molise n. 13/2014
individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo; la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali
La Regione è competente a individuare e organizzare gli ATS e deve assicurare strumenti di concertazione e confronto, senza che la norma attribuisca agli enti locali un potere di veto o di codeterminazione.
art. 26, commi 1, lett. a), 2 e 3, l.r. Molise n. 13/2014
Il Piano sociale regionale definisce ... l'individuazione ... degli Ambiti territoriali sociali e il relativo assetto istituzionale e organizzativo; la Giunta regionale ... adotta la proposta ... che è presentato al Consiglio regionale; il Consiglio regionale approva il Piano sociale regionale
La procedura di approvazione del Piano attribuisce alla Giunta la proposta, al Consiglio regionale l’approvazione e alla Regione la competenza programmatoria sugli ATS, nel rispetto delle procedure di concertazione.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché la Regione ha illustrato le ragioni dell’accorpamento degli ATS e gli obiettivi di integrazione, efficienza e uniformità del sistema.
art. 97 Cost.
Non sono stati ravvisati contrasti con i principi di buon andamento e imparzialità, non essendo emersi profili di irragionevolezza o abnormità nella scelta organizzativa regionale.
Massime di principio
- La competenza a individuare gli Ambiti Territoriali Sociali e a definirne l’assetto istituzionale e organizzativo spetta alla Regione nell’ambito della pianificazione sociale regionale; la partecipazione degli enti locali prevista dalla normativa statale e regionale non si traduce in un potere di veto o di codeterminazione della scelta finale.
- Le prescrizioni di concertazione e confronto con gli enti locali sono rispettate quando l’amministrazione attiva forme effettive di coinvolgimento, anche mediante organismi tecnici composti da rappresentanti istituzionali degli enti interessati, consentendo la presentazione di osservazioni e valutandole nella motivazione finale; non è necessaria una specifica forma di intesa se la legge non la prevede.
- Un ente locale non ha interesse a contestare in giudizio la mancata partecipazione di altri soggetti istituzionali e deve allegare concretamente in quale modo la propria partecipazione sia stata omessa o resa inadeguata e quale lesione ne sia derivata.
- La riduzione o riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali costituisce una scelta organizzativa e di programmazione caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità, difetto di istruttoria o motivazione.
- La definizione dei requisiti professionali per l’accesso a incarichi di coordinamento nell’organizzazione dei servizi sociali rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di una manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o di un concreto difetto di istruttoria e motivazione.
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