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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione dell'asse ereditario di un de cuius in esecuzione di un testamento olografo del 1967, che prevedeva diverse attribuzioni ai figli e una clausola alternativa subordinata al valore di un bene già pervenuto a uno dei coeredi dal nonno paterno. Il ricorrente censurava la sentenza di appello che aveva confermato la divisione operata in primo grado, sostenendo: 1) la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere la Corte d'appello deciso ex art. 281-sexies c.p.c. senza consentire deposito di memorie scritte; 2) la violazione della volontà testamentaria e delle norme sulla divisione ereditaria, assumendo che il giudice avesse attribuito le quote senza previamente valutare il bene ricevuto da uno dei coeredi dal nonno e senza dare piena attuazione al testamento; 3) la violazione dei criteri di comoda divisibilità ex artt. 720 e 727 c.c., perché l'appartamento al secondo piano sarebbe stato divisibile in due unità con costi contenuti, mentre la Corte aveva ritenuto preferibile l'indivisibilità per ragioni di valore e stabilità dell'edificio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di appello è consentita la decisione secondo il modello dell'art. 281-sexies c.p.c., scelta discrezionale del giudice e non lesiva del diritto di difesa quando, come nel caso concreto, sia stata comunque assicurata la discussione orale e la possibilità di replica. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che le quote ereditarie erano già state individuate con provvedimento non impugnato e non contestato, con conseguente vincolatività dell'accertamento; inoltre la fase dichiarativa della divisione aveva già regolato la successione secondo una delle opzioni testamentarie e riconosciuto il diritto di uno dei coeredi a concorrere sulla disponibile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la sentenza d'appello era meramente confermativa su un punto già deciso in primo grado e che il ricorrente non aveva assolto all'onere di confrontarsi con entrambe le rationes decidendi; in ogni caso l'apprezzamento sulla indivisibilità dell'appartamento era un giudizio di fatto congruamente motivato e non censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Nel giudizio di appello è consentita la definizione della causa con lettura del dispositivo e discussione orale; la scelta del modulo decisorio è discrezionale del giudice e non lede di per sé il diritto di difesa.

  • art. 352, comma 6, c.p.c.

    La disciplina consente al giudice d'appello di decidere con il rito della decisione immediata ex art. 281-sexies c.p.c., anche in presenza di richieste di memorie ex art. 190 c.p.c.

  • art. 190 c.p.c.

    La richiesta di memorie scritte non vincola il giudice d'appello, che può comunque definire la causa con il modello decisorio orale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del contraddittorio, ma ritenuto non violato nel caso concreto perché è stata consentita la discussione orale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo, ma non ritenuto violato.

  • art. 785 c.p.c.

    Il provvedimento con cui, nella fase dichiarativa della divisione, si dispone la divisione o si statuisca sul diritto allo scioglimento della comunione, se non impugnato o non contestato, preclude un diverso accertamento successivo e conferisce stabilità all'assetto delle quote.

  • art. 475 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma senza esito favorevole; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 520 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma senza esito favorevole; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 720 c.c.

    In materia di divisione ereditaria, la valutazione della divisibilità o indivisibilità del bene comune è rimessa al giudizio di fatto del giudice di merito, che può preferire la soluzione che preservi valore e stabilità del bene.

  • art. 727 c.c.

    Il criterio della formazione di porzioni che rispettino la composizione dei beni e la loro appetibilità non impedisce al giudice di escludere la divisione materiale quando questa comporti deprezzamento o pregiudizio alla consistenza del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la decisione con il modello dell'art. 281-sexies c.p.c. è una scelta rimessa al giudice e non determina, di per sé, violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, purché le parti abbiano avuto la possibilità di discutere la causa e replicare oralmente.
  • Nella divisione ereditaria, l'accertamento delle quote compiuto nella fase dichiarativa e non contestato acquista stabilità e non può essere rimesso in discussione in sede successiva, anche se il provvedimento non ha formalmente efficacia di giudicato.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sul medesimo punto, il ricorrente che deduca omesso esame di un fatto decisivo deve confrontarsi con entrambe le motivazioni; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La valutazione sulla comoda divisibilità o indivisibilità di un immobile ai fini della divisione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri di legge.
  • Nel procedimento di divisione, il giudice può preferire la soluzione che eviti deprezzamento del bene, costi sproporzionati o rischi per la stabilità del fabbricato, anche se teoricamente una divisione materiale sia astrattamente possibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTestamentoDivisione ereditariaProprietà
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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