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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto n. -OMISSIS- col quale il Questore di Salerno ha decretato il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020 n.77;

Giustizia amministrativa202600249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Salerno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego è stato motivato dal riscontro, mediante comparazione dei dati biometrici, di una condanna per reati in materia di stupefacenti, riferiti all’acquisto, detenzione, organizzazione e/o esecuzione di trasporti di cocaina e hashish destinati alla cessione a terzi, ai sensi dell’art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente ha contestato l’automatismo ostativo derivante dalla condanna, sostenendo la necessità di una valutazione concreta della pericolosità sociale, nonché l’omessa considerazione dei legami familiari, derivanti dal matrimonio contratto il 2 agosto 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto, sulla base dell’orientamento richiamato del Consiglio di Stato, che la condanna per il reato ostativo previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 conserva efficacia ostativa all’ingresso e alla permanenza dello straniero anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, senza che sia sempre necessaria un’ulteriore valutazione concreta della pericolosità. Nel caso specifico, comunque, il Questore aveva motivato anche sulla pericolosità sociale concreta, richiamando lo scarso inserimento sociale e il rischio per l’incolumità delle persone e la tranquillità pubblica. La dedotta situazione familiare è stata ritenuta successiva all’adozione del provvedimento e quindi non valutabile dall’autorità emanante; inoltre, essa potrà essere apprezzata nell’autonomo procedimento relativo alla domanda di permesso per motivi familiari. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    La condanna per determinati reati può costituire motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto nell’ambito della procedura di emersione.

  • art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990

    La condanna richiamata nel provvedimento riguarda reati in materia di stupefacenti; in particolare, il reato previsto dal comma 1 è stato considerato ostativo, mentre il giudice distingue tale ipotesi da quella di lieve entità prevista dal comma 5.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare deve essere respinta quando non risultano sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento dei dati identificativi della parte quando ciò sia necessario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali ulteriori basi normative per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • La condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 conserva efficacia ostativa al rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito della procedura prevista dall’art. 103 d.l. 34/2020, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, senza che sia necessariamente imposta un’ulteriore valutazione concreta della pericolosità dello straniero.
  • L’automatismo ostativo non impedisce all’autorità amministrativa di motivare, in aggiunta, sulla pericolosità sociale concreta dell’interessato, valorizzando elementi quali lo scarso inserimento sociale e il rischio per l’incolumità delle persone e la tranquillità pubblica.
  • I legami familiari sorti dopo l’adozione del provvedimento impugnato non possono essere imputati come omissione valutativa all’autorità emanante, ma devono essere fatti valere nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al titolo di soggiorno fondato su tali sopravvenienze.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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