Sentenza n. 320/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della nota n. 20940 del 30.09.2022 del Comune di Bojano, emessa in riscontro all’atto di significazione e diffida prot. n. 15556/2022; nonché per la verifica della conformità, ai sensi del testo unico in materia di edilizia, delle opere realizzate su tutta l’area lottizzata rispetto ai progetti autorizzati dal Comune e della adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti al fine di procedere a quanto indicato nella Ordinanza nr. 18/2016 emessa dal Dirigente del comune di Bojano – Responsabile del Settore Urbanistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nel dare seguito all’atto di significazione e diffida del 1° settembre 2022 e nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia; la nota comunale di riscontro è stata dichiarata priva di valore provvedimentale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile ubicato in un comparto edilizio soggetto a convenzione urbanistica e a permessi di costruire, ha dedotto che durante l’esecuzione degli interventi sarebbero stati effettuati frazionamenti e realizzate opere difformi dai progetti autorizzati, con conseguente mancata realizzazione o mancata fruibilità della viabilità e delle opere di urbanizzazione previste. Ha richiamato la convenzione urbanistica, i permessi di costruire, le precedenti diffide e ordinanze comunali, sostenendo che il Comune fosse tenuto a verificare la conformità delle opere, adottare gli eventuali provvedimenti repressivi e dare attuazione all’ordinanza n. 18/2016. Ha impugnato la nota comunale n. 20940 del 30 settembre 2022 per violazione e falsa applicazione della legge urbanistica n. 765/1967, della convenzione urbanistica e dei permessi di costruire, nonché per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Ha inoltre proposto domanda avverso l’inerzia dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, nonché domande relative all’inadempimento degli obblighi di cessione delle aree e alla lesione del proprio interesse a usufruire delle opere di urbanizzazione.
La decisione
Il TAR ha confermato l’inammissibilità della domanda di annullamento della nota comunale, qualificata come atto meramente interlocutorio e privo di natura provvedimentale. Ha invece accolto la domanda avverso il silenzio-inadempimento. La proprietaria, in ragione della vicinitas e dell’incidenza diretta delle irregolarità edilizie sulla propria sfera giuridica, è stata ritenuta legittimata a pretendere l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi e a proporre l’azione ex art. 31 c.p.a. Il Comune, nonostante le reiterate diffide e la conoscenza delle irregolarità, non ha adottato né i provvedimenti repressivi richiesti né un provvedimento motivato di archiviazione; la nota di riscontro non ha costituito una conclusione procedimentale. Ne deriva l’illegittimità del silenzio e l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro novanta giorni, senza che il giudice abbia predeterminato il contenuto della decisione amministrativa. Le ulteriori domande, concernenti gli obblighi privatistici del costruttore e l’accertamento della lesione dell’interesse della ricorrente alla fruizione delle opere, sono state dichiarate inammissibili perché attinenti a rapporti da far valere in sede civile e, comunque, respinte perché generiche e prive di adeguato supporto documentale e argomentativo. Spese compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente al soggetto titolare di una posizione differenziata di agire contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e di ottenere l’ordine di provvedere.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Attribuisce al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale.
art. 49 c.p.a.
Richiamato nella precedente sentenza non definitiva per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari e lottizzanti controinteressati.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito della memoria della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile confinante o prossimo a un intervento edilizio ritenuto abusivo, quando dimostri una vicinitas qualificata e l’incidenza diretta dell’illecito sulla propria sfera giuridica, non è un quisque de populo: è legittimato a chiedere al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia e, in caso di inerzia, ad agire ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
- A fronte di un’istanza qualificata del proprietario vicino, il Comune ha l’obbligo di concludere il procedimento di vigilanza urbanistico-edilizia con un provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga di non dover adottare misure repressive.
- Una comunicazione meramente interlocutoria, che non esprima una determinazione conclusiva né disponga l’archiviazione motivata o l’adozione di misure edilizie, non costituisce un provvedimento impugnabile e non esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento.
- L’accoglimento dell’azione contro il silenzio impone all’amministrazione di provvedere entro il termine stabilito dal giudice, ma non consente al giudice amministrativo di predeterminare il contenuto della decisione finale, che resta rimesso alla competenza dell’amministrazione all’esito dell’istruttoria.
- Le controversie relative all’inadempimento di obblighi privatistici gravanti sul costruttore nell’ambito di una lottizzazione devono essere fatte valere davanti al giudice civile e non possono essere trasformate, in assenza di specifiche allegazioni e prove, in una generica domanda di accertamento davanti al giudice amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →