Sentenza del 13/04/2015 n. 2146 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli -Metodo sintetico - Prova contraria - Annullabilità atto di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento è stato determinato con il metodo sintetico, basato sulla presunzione che la disponibilità di determinati beni, servizi e incrementi patrimoniali sia indice di una corrispondente capacità contributiva. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione fornendo prova contraria circa la provenienza delle somme utilizzate per acquistare o mantenere i beni e per realizzare l'incremento patrimoniale. La disponibilità dei beni costituisce una presunzione legale di capacità contributiva, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
La decisione
Una volta accertata l'effettiva esistenza degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice non può escludere la presunzione derivante dalla disponibilità dei beni, ma deve esaminare le prove contrarie relative alla provenienza delle risorse economiche. Se il contribuente dimostra, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del DPR 600/1973, che l'incremento patrimoniale è stato finanziato con disponibilità non indicative di maggiore reddito imponibile, l'atto di accertamento deve essere annullato perché illegittimo o comunque divenuto privo di adeguato fondamento.
Norme richiamate
Art. 38, comma 6, DPR 600/1973
Consente al contribuente di fornire la prova contraria rispetto alla ricostruzione sintetica del reddito, dimostrando la provenienza delle somme utilizzate per sostenere le spese o realizzare incrementi patrimoniali. La prova, se fornita, può comportare l'annullamento dell'accertamento.
Art. 36, comma 6, DPR 600/1973
È indicato tra i riferimenti normativi del testo, ma il principio motivazionale è ricondotto principalmente alla disciplina dell'accertamento sintetico prevista dall'art. 38, comma 6, del DPR 600/1973.
Massime di principio
- Nel metodo sintetico, la disponibilità di beni, servizi o incrementi patrimoniali può costituire una presunzione legale di capacità contributiva e spetta al contribuente fornire la prova contraria.
- La prova contraria deve essere concreta e documentata e deve dimostrare l'effettiva provenienza delle somme utilizzate, ad esempio da redditi già tassati, risparmi, finanziamenti, donazioni o altre fonti lecite e non imponibili.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente la relazione tra spesa e reddito: deve spiegare e provare come abbia potuto sostenere la spesa senza disporre di un reddito occulto o maggiore rispetto a quello dichiarato.
- Il giudice deve valutare la provenienza delle risorse finanziarie e non può semplicemente ignorare la presunzione derivante dalla disponibilità del bene.
- Quando la prova contraria è completa, coerente e riferibile alle spese o agli incrementi contestati, l'accertamento può essere annullato per carenza del presupposto reddituale.
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