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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3212/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con sette motivi presentato dall'avv. Alessandro Bellini nell'interesse dell'imputato. Si contestano in particolare: 1) omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato e dell'avviso di udienza al difensore costituito (per errore di notifica a un omonimo con PEC diversa); 2) omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza all'imputato assente; 3) mancata assunzione di una prova decisiva (consulenza contabile) sulla mancanza di dolo; 4) mancanza di prova della distruzione delle scritture contabili; 5) errore di diritto e vizi di motivazione riguardo alla contestazione temporale del reato (delitto proprio riferito alla carica di amministratore); 6) indeterminatezza dei capi di imputazione e incongruenze nella descrizione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente, il primo motivo relativo all'omessa notifica: è stata dichiarata la nullità assoluta per difetto di notifica del decreto di citazione e dell'avviso di cui all'art. 601 c.p.p. all'imputato e al difensore di fiducia, essendosi dimostrato che la notifica era stata inviata per PEC a un omonimo difensore con indirizzo diverso e che né l'imputato né il suo difensore hanno avuto effettiva conoscenza del giudizio d'appello. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di comunicazione degli atti relativi alla decisione; la Corte ha ritenuto che la mancata ricezione dell'avviso di udienza e del decreto di citazione integri una nullità quando priva l'imputato della conoscenza effettiva dell'atto.

  • art. 161 co. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla notifica per PEC all'indirizzo del difensore: la sentenza evidenzia che l'invio a un indirizzo PEC differente riconducibile a un omonimo non ha assicurato la conoscenza dell'atto al difensore effettivamente costituito.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il criterio secondo cui la nullità assoluta prevista dall'art. 179 sussiste quando la notifica sia omessa o eseguita in forma tale da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria delle nullità formali: la Cassazione segnala che vizi meramente formali nelle modalità di esecuzione delle notifiche possono essere sanati salvo che l'atto non sia inidoneo a trasferire la conoscenza effettiva.

  • art. 178 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in correlazione alla nullità; la Corte ha ritenuto integrata la nullità assoluta prevista dalle norme richiamate quando manca la notifica essenziale.

  • art. 606 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sindacato di legittimità sui vizi in procedendo: la Corte segnala che, su tale motivo, il controllo è pieno e può estendersi anche al fatto esaminando gli atti processuali.

Massime di principio

  • La notifica degli atti processuali (e in particolare del decreto di citazione e dell'avviso di udienza) deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato e del difensore; l'invio a indirizzo PEC errato o riferito a un omonimo può integrare una nullità assoluta se priva la parte della conoscenza dell'atto.
  • La nullità per difetto di notifica è insanabile quando l'atto non è idoneo a provocare la conoscenza effettiva (art. 179 c.p.p.); vizi meramente formali possono invece essere sanati ai sensi dell'art. 184 c.p.p. se non hanno impedito la conoscenza dell'atto.
  • In presenza di contestazioni sull'effettiva ricezione delle comunicazioni, è essenziale documentare gli indirizzi PEC corretti e la correlata prova di avvenuta conoscenza (ad es. attestazioni di ricezione dal difensore effettivamente costituito).
  • Se la Corte di cassazione accerta un vizio procedurale rilevante di notifica che ha inciso sull'esercizio del diritto di difesa, la conseguenza pratica è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, con gli altri motivi di merito che restano assorbiti fino al nuovo processo.
  • Per i difensori e per le parti: verificare sempre l'esattezza dell'indirizzo PEC comunicato e del domicilio eletto, e segnalare tempestivamente eventuali omonimie o errori di registrazione per evitare notifiche a terzi non pertinenti.

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