Cassazione Penale, Sentenza n. 3980/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per omessa notifica dell'avviso di udienza al codifensore (avv. Alfonso Schiavone), con contestazione della validità del procedimento per carenza della notifica; (2) vizio di motivazione ed errata applicazione delle norme sulle esigenze cautelari, deducendo che il Tribunale di primo grado aveva correttamente valutato la completezza del giudizio prognostico, il tempo già scontato in restrizione, l'assenza di violazioni delle prescrizioni e la non attualità del pericolo di reiterazione, nonché la non necessaria conoscenza di soggetti del narcotraffico.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifiche prove in ordine alla nomina del codifensore, osservando che dagli atti risultava notificato l'avviso all'avv. Perrone indicato come unico difensore di fiducia, e che la deduzione non era sufficientemente specificata per consentire il sindacato di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le censure erano in realtà una diversa valutazione dei fatti e quindi inammissibili in sede di legittimità; ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione "concreto" e soprattutto "attuale", posto che risultavano elementi quali l'ingente quantitativo di cocaina sequestrato (530 g, circa 1664 dosi ricavabili), precedenti penali multipli e una condanna per violazione di obblighi connessi alla sorveglianza speciale, che legittimavano la custodia cautelare in carcere come unica misura idonea. Per conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'appello presentato dal P.M. contro l'ordinanza di sostituzione della custodia cautelare
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che configura il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti), il cui titolo di reato è considerato ma non sufficiente da solo a giustificare la misura cautelare
art. 96 cod. proc. pen.
Disposizione sulla nomina del difensore di fiducia: la Corte ha richiamato l'obbligo che la nomina sia depositata in forme certe davanti al giudice che procede, e ha stigmatizzato l'assenza di prove documentali della nomina del codifensore
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale del ricorso da parte della difesa
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Disciplina dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione: la Corte ha applicato i criteri secondo cui il pericolo deve essere concreto e attuale, desumibile da specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata che ha precisato il requisito dell'attualità del pericolo speciale, richiedendo che non si desuma semplicemente dalla gravità astratta del reato
art. 75 d.lgs. 159/2011
Norma richiamata indirectamente con riferimento alla menzione di una condanna per violazione di obblighi inerenti la sorveglianza speciale, usata per descrivere la personalità dell'indagato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso senza assenza di colpa
Massime di principio
- Le censure procedurali per nullità derivanti da omissioni di notifica devono essere specifiche e comprovate: l'indicazione vaga di una presunta nomina del codifensore senza prova documentale comporta inammissibilità.
- In cassazione le questioni che implichino una diversa valutazione dei fatti o della prova sono generalmente inammissibili: si censura la motivazione solo se vi è violazione di norme o manifesta illogicità o mancanza di motivazione rilevabili dal testo del provvedimento impugnato.
- Per l'applicazione di misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessario dimostrare non solo la concretezza ma anche l'attualità del pericolo, mediante elementi recenti e specifici (modalità del fatto, quantità di stupefacente, contesto, precedenti e comportamenti recenti non conformi alle prescrizioni).
- La gravità astratta del reato non è sufficiente a giustificare la custodia cautelare: occorre un giudizio prognostico ancorato a fatti e circostanze concreti e recenti.
- Quando risulta che l'unica misura idonea a garantire il controllo dell'indagato sia la custodia in carcere (per es. per la consistenza del traffico ipotizzato e la pericolosità desunta dai precedenti), il giudice deve motivare esplicitamente perché le misure meno afflittive siano insufficienti.
- Il ricorso per cassazione infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le doglianze devono essere ben fondate e documentate
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