Sentenza del 10/10/2019 n. 25519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione della precedente sentenza n. 14393/2017, sostenendo che la Corte di cassazione avesse commesso un errore di fatto, ritenendo che il ricorso fosse stato notificato soltanto a B.V. e non anche a Equitalia Polis s.p.a. Secondo l'Agenzia, la notifica a Equitalia era regolare e, anche qualora quella a B.V. fosse stata viziata, la Corte avrebbe dovuto disporne la rinnovazione o l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., anziché dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto insussistente l'errore di percezione, poiché dalla sentenza precedente risultava chiaramente che la Corte aveva considerato l'esistenza di due parti intimate. La questione sollevata dall'Agenzia riguardava invece la valutazione giuridica degli effetti della notificazione e l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio: si trattava quindi di un errore di giudizio, non di un errore revocatorio. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione o estinzione collegata alla definizione agevolata delle liti fiscali, ritenendo tale disciplina non applicabile al giudizio di revocazione e, comunque, a una controversia relativa al recupero erariale e non a una pretesa impositiva. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
La revocazione davanti alla Corte di cassazione è ammessa solo per specifici errori revocatori, tra cui l'errore di fatto risultante dagli atti. Non può essere utilizzata per riesaminare una valutazione giuridica o processuale già compiuta dalla Corte.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione materiale di un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti. Non ricorre quando la Corte ha esaminato il fatto, ma ne ha tratto una valutazione giuridica ritenuta erronea dalla parte.
Art. 162 c.p.c.
Rinnovazione degli atti processuali
La sanatoria mediante rinnovazione opera per gli atti processuali nulli, ma non per una notificazione inesistente, ossia priva di qualsiasi collegamento con il destinatario.
Art. 331 c.p.c.
Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Quando il giudizio coinvolge più parti in un rapporto processuale inscindibile, la notificazione dell'impugnazione ad almeno una di esse può rendere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre. Tuttavia, l'omessa applicazione di tale disciplina costituisce, in linea generale, un errore di giudizio e non un errore revocatorio.
Art. 332 c.p.c.
Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili
Nei rapporti processuali scindibili la notificazione può avere funzione di mera litis denuntiatio, senza determinare necessariamente un litisconsorzio processuale necessario.
D.L. n. 119/2018, art. 6, convertito dalla L. n. 136/2018
Definizione agevolata delle controversie tributarie
La disciplina della definizione agevolata non si applica al giudizio di revocazione e non riguarda, secondo la Corte, controversie aventi a oggetto il mero recupero erariale anziché una pretesa impositiva.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non consente di contestare una diversa interpretazione delle norme processuali o una valutazione ritenuta erronea della notificazione: occorre dimostrare una vera e propria svista percettiva su un fatto incontrovertibile.
- Se la sentenza dimostra che il giudice ha considerato tutte le parti del processo, l'uso di un'espressione al singolare nella motivazione non prova necessariamente un errore revocatorio.
- La distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente è decisiva: la nullità può essere sanata o rinnovata nei casi previsti, mentre l'inesistenza richiede l'assenza di qualsiasi collegamento tra il luogo della notifica e il destinatario.
- L'eventuale mancata integrazione del contraddittorio o la qualificazione del rapporto tra le parti costituisce normalmente una questione di giudizio, non un motivo autonomo di revocazione.
- Prima di invocare una definizione agevolata delle liti occorre verificare sia il tipo di procedimento, sia l'oggetto della controversia: il recupero di somme erariali può essere distinto da una vera controversia impositiva.
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