Cassazione Penale, Sentenza n. 20138/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'omessa statuizione sulle spese della parte civile. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulle spese della parte civile e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame esclusivamente su quel punto. Per il resto la sentenza (le condanne pattuite e gli ordini di bonifica) è stata confermata implicitamente
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza pronunciata con patteggiamento dal GUP del Tribunale di Firenze per violazione di legge e omessa motivazione, contestando specificamente l'omessa pronuncia sulla rifusione delle spese della parte civile nonostante la costituzione e il deposito della nota spese in atti
Norme richiamate
Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa disposizione
Richiamata per spiegare che l'omissione di pronuncia sulle spese della parte civile in una sentenza di patteggiamento non è emendabile automaticamente con la procedura di cui all'art. 130, poiché la decisione implica valutazioni sulla ammissibilità e sull'entità della domanda
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Rv. 285804 - 01)
Principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese della parte civile è cassabile, perché la correzione non è automatica ma richiede valutazioni del giudice
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 - 01)
Conferma che la pronuncia sulle spese e sull'eventuale compensazione rientra nel potere valutativo del giudice anche nelle sentenze di applicazione della pena
Massime di principio
- Se in una sentenza di patteggiamento il giudice omette di decidere sulle spese richieste dalla parte civile, tale omissione può essere oggetto di ricorso per cassazione e non è necessariamente sanabile con la procedura di emenda automatica (art. 130 c.p.p.)
- La decisione sulla rifusione delle spese della parte civile richiede valutazioni sull'ammissibilità della domanda e sull'entità della liquidazione; perciò il giudice deve pronunciarsi espressamente, anche considerando la possibilità di compensazione
- In caso di accertata omissione nella statuizione sulle spese, la Corte di Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitato a quel punto, lasciando impregiudicati gli altri profili della decisione
- La parte civile deve costituirsi e depositare la nota spese in modo documentato in grado di consentire al giudice di valutare la domanda; l'omessa pronuncia su una domanda documentata è motivo rilevante di impugnazione
- Il giudice di merito, anche quando omologa un patteggiamento, mantiene la discrezionalità di decidere sulle spese e sulla eventuale compensazione tra le parti
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