Cassazione Civile, Sentenza n. 9786/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 29589/2018 che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione promosso da Ripandelli per omesso deposito degli avvisi di ricevimento (AR) delle raccomandate usate per la notifica. Il ricorrente deduceva un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che gli AR fossero stati regolarmente prodotti e risultassero nel fascicolo (o nel fascicolo di parte) ma non erano stati considerati dal Collegio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per revocazione. Dopo aver esaminato la questione dell'autosufficienza del ricorso e i criteri per l'errore di fatto revocatorio, la Corte ritiene infondata la richiesta perché il ricorrente non ha dimostrato in modo inequivocabile che gli avvisi di ricevimento fossero effettivamente allegati alla relata originale e disponibili nel fascicolo d'ufficio al momento della decisione. Pur riconoscendo che, in casi debitamente documentati di 'disguido di cancelleria', un documento regolarmente prodotto ma non materialmente presente nel fascicolo può essere valutato ai fini della revocazione, nella specie non è stato provato che ciò fosse avvenuto. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in favore della controricorrente per € 530,00) e richiama l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, codice di procedura civile
La norma disciplina la revocazione per errore di fatto. La Corte precisa che l'errore revocatorio è un'errata percezione dei fatti di causa riscontrabile confrontando la sentenza con gli atti e documenti: deve essere evidente, decisivo e non riguardare attività interpretativa. Può ricorrere anche per la mancata considerazione di un documento ritualmente prodotto ma non esaminato per svista.
art. 366 c.p.c. (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)
La Corte richiama la giurisprudenza che ha temperato il canone di autosufficienza alla luce del diritto all'equo processo (CEDU): non è richiesto l'eccessivo formalismo di trascrivere integralmente gli atti purché il ricorso indichi specificamente i documenti e il contenuto che si deduce da essi.
art. 369 c.p.c.
Rilevato nei passaggi relativi al deposito del ricorso; la Corte osserva che il deposito ex art. 369 rientra tra gli atti interni del giudizio di legittimità rilevanti ai fini dell'errore di fatto.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma richiamata per la decisione in camera di consiglio (procedura di trattazione in camera di consiglio senza discussione orale), applicata ratione temporis.
art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nell'ambito del processo tributario la possibilità di sanare la mancata prova della notifica postale è molto limitata: il giudice non può ordinare la successiva esibizione dell'AR se non sussistono i presupposti della rimessione in termini.
art. 6, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890
Prevede la richiesta all'amministrazione postale di duplicato dell'avviso di ricevimento: la Corte segnala che la rimessione in termini per deposito tardivo dell'AR presuppone la prova della tempestiva richiesta del duplicato al servizio postale.
art. 36, disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiamato in relazione alla competenza del cancelliere per l'inserimento materiale degli atti nel fascicolo; la Corte distingue tra atto prodotto dalla parte e atto materialmente presente nel fascicolo d'ufficio.
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al possibile obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 391-ter e art. 384, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate nella discussione sulle alternative rimediali rispetto alla revocazione (es. casi in cui la Corte pronuncia nel merito e conseguenti rimedi straordinari).
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede un contrasto evidente e incontestabile tra la rappresentazione dei fatti contenuta nella decisione impugnata e gli atti/documenti regolarmente depositati: l'errore deve essere immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti senza necessità di complesse argomentazioni.
- La regola dell'autosufficienza del ricorso per cassazione è stata temperata: non è obbligatoria la trascrizione integrale dei documenti se il ricorso indica puntualmente i documenti, il loro contenuto e la fase processuale in cui sono stati prodotti, in coerenza con i principi CEDU sull'equo processo.
- Per le notifiche a mezzo posta nel processo tributario la prova dell'avvenuta notifica si dà mediante avviso di ricevimento con attestazione dell'ufficio postale; l'assenza di tale prova al momento della costituzione rende inammissibile il gravame salvo specifiche eccezioni (rimessione in termini con prova di richiesta duplicato AR, o costituzione dell'altra parte).
- La produzione tardiva in sede di revocazione di documenti non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare che quei documenti erano stati regolarmente prodotti originariamente e che, per disguido della cancelleria, non erano materialmente presenti nel fascicolo d'ufficio al momento della decisione; tale 'disguido di cancelleria' deve essere adeguatamente documentato.
- Se il documento è effettivamente mancante dal fascicolo al momento della decisione per cause non imputabili alla parte (es. smarrimento o errata allocazione in altro fascicolo), la revocazione può essere ammessa solo se emerge con chiarezza che la parte aveva adempiuto con diligenza al suo obbligo di produzione e che l'assenza dipende da una disfunzione dell'ufficio.
- In casi dubbi, la parte che intende ottenere la revocazione per documenti postamente prodotti dovrebbe: 1) dimostrare il deposito rituale e la data di consegna alla cancelleria; 2) documentare eventuale disguido di cancelleria; 3) conservare e produrre ogni elemento che attesti la tempestiva richiesta di duplicati all'ufficio postale ove rilevante.
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