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Ordinanza

Ordinanza n. 259/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento - prot. -OMISSIS- e successiva integrazione in atti P.G. n. 78647/2025 - di chiusura del procedimento di diniego relativo all'assegnazione di un'area di sosta riservata con il contrassegno disabili n. 93309 a favore di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, emesso dal Comune di -OMISSIS- - Direzione Mobilità - Unità gestione permessi, in data 11.3.2025 e notificato in data 24.3.2025, e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresa, per quanto occorra, l'ordinanza Sindacale -OMISSIS- -OMISSIS-. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\10\2025: - della comunicazione 27.6.2025 della Direttrice dell’Area Smart Mobility, di riapertura del procedimento relativo all’assegnazione di un’area di sosta riservata con il contrassegno disabili n. -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, con cui si dichiarava di provvedere a sottoporre l’istanza - in atti PG n. -OMISSIS- e le successive integrazioni in atti PG n. -OMISSIS- – alla “Commissione Aree di sosta Disabili personalizzate” per un riesame; - della comunicazione -OMISSIS- della Direttrice dell’Area Smart Mobility, di chiusura del procedimento relativo all’assegnazione di un’area di sosta riservata con il contrassegno disabili n. -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-, in -OMISSIS- - in atti PG n. -OMISSIS- e le successive integrazioni in atti PG n. -OMISSIS- - con cui si è comunicata l’adozione di ordinanza viabilistica istitutiva di area riservata ai veicoli autorizzati alla sosta per disabili di tipo generico in prossimità della residenza della signora -OMISSIS-, in corso di attuazione; - dell’ordinanza viabilistica n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 27.7.2025, emessa dal Direttore di Area pianificazione e programmazione mobilità allegata alla comunicazione di cui al punto precedente, nonché della concreta attuazione di essa, e della sua recente modificazione, mediante intervento sulla relativa segnaletica verticale; - del verbale della riunione della “Commissione Aree di sosta Disabili personalizzate”, di data ignota ma presumibilmente svoltasi nel luglio 2025, ad esito della quale la Commissione avrebbe determinato l’impossibilità, in assenza di nuovi elementi, di procedere al riesame di una istanza già valutata; - della comunicazione 14.10.2025 – prot. -OMISSIS- - della Direttrice dell’Area Smart Mobility, di asseriti chiarimenti a precisa richiesta di parte ricorrente del 7.10.2025, anche per la parte in cui si è negato l’accesso al verbale della riunione della Commissione di cui al punto precedente; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche istruttorio, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202501984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso al verbale della Commissione Aree di sosta Disabili personalizzate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego relativo all’assegnazione di un’area di sosta riservata e, con motivi aggiunti, aveva proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. contro il diniego di accesso adottato dal Comune a fronte della richiesta di copia del verbale della Commissione Aree di sosta Disabili. Il documento era indicato dall’amministrazione come quello dal quale sarebbe risultata l’impossibilità, in assenza di nuova documentazione medica, di procedere al riesame dell’istanza. Il ricorrente sosteneva quindi di avere un interesse concreto e attuale all’ostensione, poiché il verbale era posto a base delle determinazioni contestate. Il Comune, nelle memorie difensive, aveva inoltre prospettato l’inesistenza del verbale, in contrasto con il precedente diniego, motivato sul presupposto che il documento esistesse ma non contenesse elementi di interesse.

La decisione

Il TAR ha accolto definitivamente l’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. Ha ritenuto concreto e attuale l’interesse ostensivo, poiché il verbale richiesto era direttamente collegato alle determinazioni impugnate con i motivi aggiunti e posto a base delle stesse. Ha escluso che il diniego potesse fondarsi sull’asserita irrilevanza del documento. Quanto alla prospettata inesistenza, il giudice ha precisato che soltanto l’amministrazione interessata può certificare formalmente l’inesistenza o la non disponibilità dei documenti richiesti; non è sufficiente una mera dichiarazione contenuta nelle memorie difensive. Il Comune è stato pertanto ordinato, entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, a consentire l’accesso mediante consegna della copia del verbale oppure, se il documento non esiste o non è detenuto, a rilasciare una dichiarazione formale di non disponibilità, proveniente dall’amministrazione e sottoscritta da un dirigente munito dei relativi poteri. Le spese del giudizio di accesso sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di contestare nel giudizio, con motivi aggiunti, il diniego di accesso sopravvenuto; l’istanza è stata accolta con ordine di ostensione o di certificazione formale dell’inesistenza del documento.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell’accesso documentale, richiamata implicitamente dalla controversia sull’ostensione del verbale amministrativo.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Sussiste un interesse concreto e attuale all’accesso quando il documento richiesto è posto a base, o è direttamente correlato, alle determinazioni amministrative contestate dal richiedente nel medesimo giudizio.
  • L’amministrazione non può negare l’accesso affermando genericamente che il documento non contiene elementi di interesse quando l’atto è rilevante per la contestazione dell’esercizio del potere amministrativo.
  • L’eventuale inesistenza o non disponibilità del documento richiesto deve essere attestata formalmente dall’amministrazione detentrice, con una dichiarazione proveniente dall’ente e sottoscritta da un dirigente munito dei relativi poteri; non è sufficiente una mera allegazione contenuta nelle memorie difensive.
  • La dichiarazione di inesistenza o non disponibilità deve specificare, ove occorra, le ragioni per cui il documento non è mai stato formato oppure, se formato, non è più detenuto dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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