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Sentenza

Sentenza n. 1060/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del verbale di contestazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, nonché della nota di trasmissione di quest’ultimo prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2026, mediante i quali è stata contestata la violazione della distanza dal confine stradale di un manufatto in -OMISSIS- -OMISSIS-, alla -OMISSIS-+-OMISSIS-, con richiesta di pagamento di sanzione amministrativa e contestuale ordine di demolizione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202600602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di contestazione della violazione delle distanze dal confine stradale, con sanzione pecuniaria e ordine accessorio di demolizione e ripristino dei luoghi, e relativa nota di trasmissione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del verbale di contestazione e della nota di trasmissione con cui ANAS ha contestato la violazione dell’art. 16, commi 1, lettera b), e 4, del Codice della strada, per la distanza dal confine stradale di una recinzione realizzata fuori dal centro abitato. Il verbale irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della demolizione e del ripristino dei luoghi. ANAS ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, resistendo nel merito. Il TAR non ha esaminato i motivi di merito, preclusi dalla decisione sulla giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarato il ricorso inammissibile davanti al giudice amministrativo. Ha rilevato che il Codice della strada collega alla violazione delle disposizioni sulle fasce di rispetto sia la sanzione pecuniaria sia la sanzione accessoria non pecuniaria di ripristino dei luoghi, e che il ricorso contro la sanzione pecuniaria si estende a quella accessoria. La tutela giurisdizionale spetta al giudice ordinario, individuato nel Giudice di pace del luogo della violazione, secondo le forme dell’art. 7 d.lgs. 150/2011. Il merito delle contestazioni è rimasto impregiudicato. Il processo potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 285/1992

    Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: […] b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale […] / 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma […]. / 5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese […]

    La violazione delle disposizioni sulle fasce di rispetto comporta la sanzione pecuniaria e, come sanzione accessoria, l’obbligo di ripristino dei luoghi.

  • art. 210, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto […]

    La sanzione accessoria non pecuniaria prevista dal Codice della strada consegue di diritto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

  • art. 211, commi 1 e 2, d.lgs. 285/1992

    Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione

    L’obbligo accessorio di ripristino o rimozione deve essere menzionato nel verbale; il ricorso contro la sanzione pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.

  • art. 204-bis d.lgs. 285/1992

    mentre, la tutela giurisdizionale diretta non può che attivarsi davanti alla giurisdizione ordinaria, com’è previsto ordinariamente in materia di sanzioni amministrative principali ed accessorie, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell’art. 204-bis, con le forme di cui all'art. 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione).

    La tutela giurisdizionale contro le sanzioni amministrative principali e accessorie del Codice della strada appartiene al giudice ordinario e si propone, secondo le forme indicate, davanti al Giudice di pace del luogo della violazione.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    mentre, la tutela giurisdizionale diretta non può che attivarsi davanti alla giurisdizione ordinaria, com’è previsto ordinariamente in materia di sanzioni amministrative principali ed accessorie, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell’art. 204-bis, con le forme di cui all'art. 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione).

    L’opposizione avverso le sanzioni del Codice della strada segue le forme dell’art. 7 d.lgs. 150/2011 ed è proposta al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

  • art. 11 c.p.a.

    Il processo potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

    Dopo la declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente conservando gli effetti processuali e sostanziali, nei termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada e le relative sanzioni accessorie non pecuniarie appartengono alla giurisdizione ordinaria; il ricorso contro la sanzione pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
  • Quando una violazione del Codice della strada comporta l’obbligo accessorio di ripristino dei luoghi o di rimozione di opere, la tutela giurisdizionale spetta al Giudice di pace del luogo della violazione, secondo le forme previste dall’art. 7 d.lgs. 150/2011.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali secondo l’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoCircolazione stradale e viabilità
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiRiparto di giurisdizione

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