Sentenza del 23/01/2018 n. 159 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - residenza fiscale all'estero - art. 2, co. 2 d.P.R. 917/1986 - applicazione inversa - non è possibile. Residenza fiscale - centro degli interessi personali - rileva - volontà del contribuente - rileva - svolgimento dell'attività economica - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fondata sull'applicazione inversa della presunzione di residenza è stata esclusa. È stata riconosciuta la rilevanza del centro degli interessi personali e affettivi del contribuente, situato nella Repubblica di San Marino, rispetto al mero svolgimento dell'attività economica in Italia. Ne consegue che il contribuente è stato considerato non residente ai fini delle imposte dirette, con esito favorevole rispetto alla sua contestazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della residenza fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. L'Amministrazione riteneva rilevante lo svolgimento stabile dell'attività economica in Italia, mentre il contribuente sosteneva di avere all'estero il centro dei propri interessi personali e affettivi. È stato chiarito che la presunzione prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 917/1986 opera soltanto in senso unidirezionale, per attrarre in Italia soggetti formalmente residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, e non può essere applicata inversamente per presumere la residenza estera di chi si dichiara residente in Italia. La residenza e il domicilio devono essere valutati considerando sia gli elementi fattuali sia la volontà del contribuente; il solo svolgimento stabile di un'attività lavorativa in Italia non è sufficiente quando il centro degli affetti e degli interessi personali è stabilmente collocato all'estero.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La residenza fiscale deve essere determinata sulla base dei criteri normativi applicabili, considerando la situazione concreta e la volontà del contribuente; il collegamento economico con l'Italia, da solo, non è decisivo.
Art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La presunzione è intesa a contrastare l'utilizzo dei cosiddetti paradisi fiscali da parte dei contribuenti italiani.
La presunzione è relativa e opera in senso unidirezionale: serve a presumere la residenza in Italia di soggetti apparentemente trasferiti all'estero in Stati o territori fiscalmente privilegiati. Non può essere utilizzata al contrario per presumere la residenza estera di soggetti che si dichiarano residenti in Italia.
Massime di principio
- Per stabilire la residenza fiscale occorre valutare complessivamente i legami personali, familiari, affettivi, patrimoniali ed economici del contribuente, senza attribuire automaticamente prevalenza a uno solo di tali elementi.
- Lo svolgimento stabile di un'attività lavorativa o economica in Italia non è necessariamente sufficiente a determinare la residenza fiscale italiana se il centro effettivo degli interessi personali e degli affetti è stabilmente situato all'estero.
- Le presunzioni fiscali relative alla residenza devono essere applicate secondo la loro finalità e direzione normativa; una presunzione prevista per contrastare trasferimenti fittizi verso paradisi fiscali non può essere applicata in senso inverso.
- La volontà del contribuente è rilevante, ma deve essere coerente con gli elementi oggettivi della vita personale e sociale; una semplice dichiarazione formale di residenza non è di per sé decisiva.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare concretamente il centro degli interessi personali all'estero, ad esempio mediante prova della dimora abituale, dei rapporti familiari, delle relazioni sociali e degli altri legami effettivi con lo Stato estero.
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