Cassazione Penale, Ordinanza n. 00773/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato. I motivi erano tre: 1) nullità del procedimento per la mancata traduzione degli atti, deducendo di non conoscere la lingua italiana; 2) richiesta di riqualificazione della condotta in termini di tentativo; 3) doglianza sulla mancata concessione della c.d. attenuante costituzionale, contestando anche la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi di quelli di appello, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque volti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di merito aveva valorizzato elementi da cui desumere la conoscenza dell'italiano e che la questione della traduzione, ove fondata, integrerebbe una nullità a regime intermedio. La richiesta di revoca della misura cautelare è stata ritenuta proposta a organo non competente e comunque priva di interesse per l'intervenuto accertamento definitivo di responsabilità conseguente all'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disatteso la richiesta di revoca della misura cautelare, sia perché indirizzata a un organo non competente, sia perché l'inammissibilità del ricorso ha determinato il consolidarsi dell'accertamento di responsabilità, con conseguente difetto di interesse sulla misura.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio per la determinazione della pena base e per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Indicato quale parametro discrezionale per la commisurazione della pena, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.
art. 603 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente nei passaggi sulla deducibilità in cassazione dei travisamenti e sulla necessità di specificità del motivo, pur senza indicazione letterale della norma.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare le doglianze di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura che mira a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito esula dal sindacato di legittimità, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti del materiale probatorio.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando il motivo è generico o indeterminato, ma anche quando manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà, illogicità manifesta o mancanza di motivazione.
- Il giudice di merito, nel dosare la pena, non è tenuto a un'analitica disamina di tutti gli elementi considerati, potendo indicare quelli ritenuti determinanti per la soluzione adottata.
- La mancata traduzione degli atti può integrare una nullità a regime intermedio solo in caso di provata mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato.
Come è indicizzato
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