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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12433/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. di Macerata per reati connessi a promozione/organizzazione di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e di riciclaggio. Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e inosservanza delle norme in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico ("braccialetto"), e mancata valutazione prognostica sulla personalità e sulla specifica situazione domiciliare; (2) carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto al pericolo di fuga; (3) carenza motivazionale quanto all'attualità e probabilità del pericolo di reiterazione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il terzo motivo è in parte inammissibile e per il resto manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla base della gravità e delle modalità concrete dell'attività criminosa e della disponibilità di nuove partite IVA. Il secondo motivo (pericolo di fuga) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, posto che la sussistenza del pericolo di recidiva giustificava comunque la misura. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l'ordinanza originaria conteneva motivazioni sufficienti e l'ordinanza di riesame ha integrato e spiegato le ragioni dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico (ruolo di capo dell'organizzazione, modalità imprenditoriale e possibilità di dirigere l'attività anche a distanza, presenza in famiglia di altri partecipi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a somme previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. a), b) e c)

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). La Corte ha confermato che ciascuna esigenza ha rilievo autonomo e alternativo e che la misura cautelare può essere fondata su più esigenze contemporaneamente

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola la scelta e la motivazione della misura personale; impone l'onere di valutare l'adeguatezza e proporzionalità della misura adottata rispetto alle esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto ammissibile la motivazione basata sulle modalità concrete del fatto e sul ruolo dell'indagato

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede gli strumenti di controllo a distanza (es. controllo elettronico). La decisione ha precisato che l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari può implicare l'inopportunità dell'uso di tali strumenti se il giudice esclude in radice il regime fiduciario

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indica i requisiti dell'ordinanza applicativa della misura; il vizio di motivazione può essere integrato dal tribunale del riesame se non causa la nullità formale secondo la giurisprudenza citata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) e e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha valutato la non consentibilità o l'inammissibilità di parte dei motivi ai sensi di tali lett.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito d'interesse all'impugnazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'interesse deve produrre un vantaggio pratico per l'impugnante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a somme per la determinazione della causa di inammissibilità

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    intervento sul testo dell'art. 274 (periodo aggiunto alla lett. c))

    Modifica l'accesso al criterio di valutazione del pericolo di reiterazione: non è sufficiente il solo titolo di reato, ma occorre valutare la gravitaà concreta e le modalità del fatto per formulare una prognosi di recidiva

Massime di principio

  • La custodia cautelare in carcere può essere giustificata se il giudice dimostra, con riferimento alle modalità concrete della condotta e al ruolo dell'indagato, che misure alternative (compresi arresti domiciliari con controllo elettronico) risultano inidonee a prevenire la continuazione dell'attività criminosa
  • Il giudizio sul pericolo di reiterazione si fonda su una valutazione prognostica che prende in considerazione gravità concreta, modalità esecutive, personalità e contesto socio-ambientale; non è necessario individuare una specifica occasione immediata di reiterazione se la prognosi è ragionevolmente fondata
  • Se il provvedimento cautelare è motivato su più esigenze autonome (es. recidiva e fuga), l'annullamento o la riforma di una di esse potrebbe non produrre effetto liberatorio se resta accertata un'altra esigenza che giustifica la misura (carenza d'interesse per l'impugnante)
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e non generiche: la mancata indicazione puntuale delle doglianze o della loro rilevanza comporta la non consentibilità del motivo
  • Un'ordinanza applicativa della custodia che non specifichi dettagliatamente l'inidoneità delle misure alternative può essere integrata dall'ordinanza di riesame; pertanto il riesame può adempiere alla funzione di integrazione motivazionale
  • La posizione e il ruolo di altri conviventi (es. familiari partecipi all'attività) possono legittimamente influenzare la valutazione sull'idoneità degli arresti domiciliari, anche con divieti di comunicazione, ove sussista fondato rischio che il detenuto operi tramite loro

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