Sentenza n. 4711/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna inoltrata dal ricorrente in data 22 aprile 2025, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione (solo con abilitazione) per le attività di sostegno nella scuola secondaria di II° grado (ADSS); nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in relazione alla domanda medesima, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, presentata il 22 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione, con abilitazione, conseguito in Spagna per le attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS). Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendogli l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza superare l’accertata inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste di integrazione né concluso il procedimento, il giudice ha accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero di provvedere con un atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nel procedimento di riconoscimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in presenza di una necessaria richiesta di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- L’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
- Nel riconoscimento di titoli di formazione professionale conseguiti in altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformare la valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →