Cassazione Penale, Sentenza n. 8604/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, in parte, l'istanza di remissione del debito. Provenzano sosteneva che la somma iscritta nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (L. 22/12/1999, n. 512) riguardava le spese legali delle parti civili, per le quali egli era stato condannato, e che dunque si trattava di "spese processuali" rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6 d.p.r. 30/05/2002, n. 115, suscettibili di remissione
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il meccanismo del Fondo (L. n. 512/1999, art. 4 e art. 6, comma 4) comporti la surroga dello Stato nei crediti privati delle parti civili nei confronti del condannato, senza mutare la natura privatistica di tali obbligazioni. L'art. 6 del d.p.r. n. 115/2002 riguarda invece debiti costituiti da una sanzione economica accessoria "per le spese del processo e per quelle di mantenimento", che non coincidono con il credito di diritto privato trasferito allo Stato dal Fondo. Pertanto il magistrato ha correttamente negato la remissione delle somme riscosse tramite cartella emessa per conto del Fondo; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Fondo di rotazione)
"hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile ... a cui favore è stata emessa ... sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni ... nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa"
Il Fondo copre crediti di diritto privato delle parti civili (risarcimento e spese di costituzione/ difesa) e, mediante l'art. 6 comma 4, lo Stato subentra nel credito (surroga), restando la natura dell'obbligazione privatistica riconducibile all'origine processuale ma non qualificabile come sanzione accessoria
Legge 22 dicembre 1999, n. 512 - art. 6, comma 4
"Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno"
La norma crea una surroga dello Stato nei diritti della parte civile verso il condannato; tale surroga non trasforma la natura giuridica del credito in una sanzione amministrativa o penale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 6
"debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento"
L'articolo disciplina la remissione di debiti che hanno natura di sanzione economica accessoria alla pena (spese processuali e di mantenimento), diverse per natura dai crediti di diritto privato trasferiti allo Stato tramite il Fondo
Codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; norma applicata per liquidare le spese della presente impugnazione
Giurisprudenza citata (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale)
La giurisprudenza ha chiarito che la surroga prevista per il Fondo non richiede un'ulteriore qualificazione formale (rivalsa/regresso/accollo) e ha distinto la natura privatistica dei crediti trasferiti allo Stato dalla natura di sanzione delle spese processuali previste dal d.p.r. n. 115/2002
Massime di principio
- Le somme che lo Stato eroga tramite il Fondo di rotazione alle parti civili hanno natura di credito di diritto privato surrogato allo Stato e non si qualificano come sanzioni economiche accessorie; pertanto non rientrano nella remissione prevista dall'art. 6 del d.p.r. n. 115/2002
- Per valutare la possibilità di remissione del debito occorre determinare la natura giuridica dell'obbligazione: se è una sanzione accessoria ("spese del processo" o di mantenimento) il magistrato di sorveglianza può disporre la remissione; se è un credito di diritto privato trasferito allo Stato (es. spese di parte civile rifuse tramite il Fondo), la remissione non è applicabile
- La surroga dello Stato prevista dalla L. n. 512/1999 non trasforma automaticamente l'obbligazione in una spesa processuale soggetta a remissione: occorre guardare all'atto di provenienza della somma (es. cartella di pagamento emessa per conto del Fondo versus provvedimento che espressamente incorpora spese processuali)
- In casi simili, per ottenere la remissione è utile dimostrare che l'obbligo gravante sul condannato sia stato imposto come misura accessoria ex d.p.r. 115/2002 (spesa processuale o di mantenimento) e non come credito privato trasferito allo Stato tramite il Fondo
- Nella prassi difensiva, verificare sempre la fonte e la qualificazione formale del titolo esecutivo (cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del Fondo vs provvedimenti giudiziali che indicano spese processuali) perché è decisiva ai fini della rimessione
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