Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata, tramite difensore, ha impugnato la sentenza di condanna per truffa deducendo: 1) difetto di querela, sostenendo che la querela in atti fosse stata presentata da soggetto non legittimato; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio motivazionale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.; la remissione, intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata, è risultata tempestiva e documentata. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In applicazione dell'art. 340 c.p.p. ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali. Le censure relative all'art. 131-bis e alle attenuanti sono divenute irrilevanti a causa dell'estinzione del reato. La decisione richiama anche la giurisprudenza della Sezioni Unite (n. 24246/2004, Chiasserini) sul principio che la remissione di querela estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione di querela estingue il reato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso sia tempestivamente proposto.
art. 131-bis cod. pen.
La normativa sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata richiamata dalla difesa, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicazione perché il reato è risultato estinto per remissione di querela, rendendo la questione irrilevante.
art. 340 cod. proc. pen.
Per effetto di questa disposizione la Corte di Cassazione, annullando la sentenza per estinzione del reato, ha disposto la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.
Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Giurisprudenza consolidata secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta dopo i gradi di giudizio, purché sia tempestiva rispetto al ricorso in Cassazione e formalmente accettata: il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e può annullare la sentenza senza rinvio.
- Se il reato è estinto per remissione, tutte le censure relative a cause di non punibilità o attenuanti diventano, di regola, irrilevanti perché il procedimento penale si estingue.
- La parte che invoca il difetto di querela deve documentare la mancanza di legittimazione; però, se successivamente interviene una remissione valida da parte del querelante accettata in atti, questa può comunque estinguere il reato.
- Anche in caso di estinzione del reato, il giudice di legittimità può disporre l'addebito delle spese processuali nei confronti dell'imputato secondo le regole procedurali (art. 340 c.p.p.).
- Per tutelarsi in situazioni analoghe: verificare e documentare tempestivamente la validità formale della remissione o della legittimazione del querelante, allegare attestazioni/accettazioni agli atti e, se possibile, agire rapidamente per rimuovere eventuali vizi procedurali prima della pronuncia di Cassazione.
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