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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata, tramite difensore, ha impugnato la sentenza di condanna per truffa deducendo: 1) difetto di querela, sostenendo che la querela in atti fosse stata presentata da soggetto non legittimato; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio motivazionale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.; la remissione, intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata, è risultata tempestiva e documentata. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In applicazione dell'art. 340 c.p.p. ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali. Le censure relative all'art. 131-bis e alle attenuanti sono divenute irrilevanti a causa dell'estinzione del reato. La decisione richiama anche la giurisprudenza della Sezioni Unite (n. 24246/2004, Chiasserini) sul principio che la remissione di querela estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione di querela estingue il reato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso sia tempestivamente proposto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La normativa sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata richiamata dalla difesa, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicazione perché il reato è risultato estinto per remissione di querela, rendendo la questione irrilevante.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Per effetto di questa disposizione la Corte di Cassazione, annullando la sentenza per estinzione del reato, ha disposto la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

  • Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta dopo i gradi di giudizio, purché sia tempestiva rispetto al ricorso in Cassazione e formalmente accettata: il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e può annullare la sentenza senza rinvio.
  • Se il reato è estinto per remissione, tutte le censure relative a cause di non punibilità o attenuanti diventano, di regola, irrilevanti perché il procedimento penale si estingue.
  • La parte che invoca il difetto di querela deve documentare la mancanza di legittimazione; però, se successivamente interviene una remissione valida da parte del querelante accettata in atti, questa può comunque estinguere il reato.
  • Anche in caso di estinzione del reato, il giudice di legittimità può disporre l'addebito delle spese processuali nei confronti dell'imputato secondo le regole procedurali (art. 340 c.p.p.).
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe: verificare e documentare tempestivamente la validità formale della remissione o della legittimazione del querelante, allegare attestazioni/accettazioni agli atti e, se possibile, agire rapidamente per rimuovere eventuali vizi procedurali prima della pronuncia di Cassazione.

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