Ordinanza n. 42/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria regionale per il Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 59 unità per la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia (codice concorso 2700 TRIB) - (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025)”; - del relativo provvedimento di approvazione prot. 2025/21655 del Direttore Regionale, nonché del provvedimento, se esistente, con il quale il Direttore Regionale ha accertato la regolarità della procedura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, nonché espressamente: - dell'avviso del 27 novembre 2025, privo di protocollo, dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025) - Pubblicazione graduatorie” di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni; - dell'avviso del 4 novembre 2025, privo di protocollo, avente ad oggetto: “Pubblicazione degli esiti della prova scritta della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (atto n. 290773 del 11 luglio 2025)” e dell'allegato elenco contenente gli esiti della prova scritta in forma anonima, anch'essa priva di protocollo, limitatamente alle parti di interesse; - dell'avviso del 5 novembre 2025, privo di protocollo, avente ad oggetto “Avviso relativo alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (atto n. 290773 del 11 luglio 2025)”, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha preannunciato che avrebbe effettuato una nuova correzione delle prove scritte alla luce di un errore nella griglia di correzione segnalato dalla Commissione; - dell'avviso del 10 novembre 2025 e dell'allegato elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 10 novembre 2025, entrambi privi di protocollo, limitatamente alle parti di interesse; - dell'esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - dei verbali delle sedute della Commissione di correzione delle prove, se esistenti; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riesame della sua prova scritta con attribuzione dei punti a lui spettanti e la conseguente collocazione nella graduatoria degli idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria regionale e atti della procedura concorsuale nazionale per funzionari giuridico-tributari, inclusi gli esiti originari e rettificati della prova scritta e l'avviso di rinnovazione della correzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, partecipante per i posti destinati alla Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, ha impugnato la graduatoria finale, gli avvisi relativi agli esiti della prova scritta, l'avviso con cui era stata disposta la nuova correzione di alcuni questionari, la propria prova e gli atti connessi. Avendo conseguito 20,50 punti, inferiori alla soglia di idoneità di 21/30, ha chiesto il riesame della prova e l'attribuzione di ulteriori 1,5 punti, sostenendo che i quesiti nn. 20, 15 e 18 fossero ambigui o formulati in modo tale da consentire più risposte corrette. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR per il Friuli Venezia Giulia, deducendo la competenza del TAR Lazio - Roma in ragione della natura nazionale e centralizzata della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale senza esaminare nel merito le censure relative alla formulazione dei quesiti e alla correzione della prova. Ha ritenuto competente il TAR Lazio - Roma ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché gli atti impugnati — avvisi, esiti, verbali della Commissione e graduatoria — riguardano una procedura indetta con unico bando nazionale, gestita centralmente da un'unica Commissione e produttiva di effetti diretti sull'intero territorio nazionale. La successiva utilizzazione delle graduatorie da parte delle articolazioni regionali non altera la natura unitaria della procedura né l'origine centrale degli atti. La possibile formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei e la pendenza di numerosi contenziosi analoghi presso il TAR Lazio confermano il radicamento della competenza presso quel Tribunale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
"...ai sensi dell'art. 13, comma 3, cod. proc. amm."
Per gli atti aventi effetti diretti non circoscritti territorialmente, la competenza territoriale è attratta dal TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione emanante; gli atti della procedura concorsuale nazionale centralizzata radicano quindi la competenza presso il TAR Lazio - Roma.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
La norma è richiamata dal ricorrente quale fondamento della pretesa applicazione di una quota di riserva; il TAR non esamina tale questione per difetto di competenza territoriale.
Massime di principio
- In presenza di una procedura concorsuale indetta con un unico bando nazionale, gestita centralmente da un'unica Commissione e destinata a produrre effetti sull'intero territorio dello Stato, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione centrale emanante, anche se i posti sono ripartiti per regioni e le graduatorie sono successivamente utilizzate da articolazioni territoriali.
- Il criterio degli effetti diretti dell'atto prevale sul criterio ordinario della sede dell'autorità emanante soltanto quando gli effetti siano territorialmente circoscritti; per gli atti a efficacia nazionale resta competente il TAR della sede dell'amministrazione.
- La competenza relativa alle censure concernenti la formulazione dei quesiti e le modalità di correzione va individuata con riferimento alla fase centralizzata della procedura, non alla singola graduatoria regionale, quando gli atti contestati derivano da una Commissione operante su base nazionale.
- La previsione della possibile confluenza degli idonei in una graduatoria unica nazionale costituisce un ulteriore indice della natura unitaria e nazionale della procedura concorsuale e dell'efficacia non territorialmente limitata degli atti impugnati.
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