Cassazione Penale, Ordinanza n. 32086/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 ottobre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi erano diretti a contestare la decisione di merito, ma sono stati ritenuti generici perché sostanzialmente riproducevano argomenti già svolti in appello e già adeguatamente confutati. In particolare, il ricorrente chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già fornito risposta adeguata richiamando la gravità implicita della condotta, consistita nel tentativo del giovane di sottrarsi al controllo cui era sottoposto, e il costo non irrisorio del dispositivo danneggiato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi ai sensi dell'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di appello era immune da contraddizioni o manifesta illogicità, sicché non vi era spazio per un intervento di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
richiede la specificità dei motivi di impugnazione; la sua inosservanza determina inammissibilità del ricorso quando i motivi siano generici o meramente riproduttivi di quelli già proposti in appello.
art. 591, lett. c), c.p.p.
consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione per mancanza dei requisiti di specificità dei motivi.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti una gravità non compatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
art. 62 n. 4 c.p.
la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile quando il giudice di merito valorizzi elementi che escludano la particolare tenuità del pregiudizio, come il valore non irrisorio del bene danneggiato.
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico: la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confronto effettivo con la motivazione impugnata, è generica e determina inammissibilità.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto non può essere accolta quando la sentenza di merito evidenzi una condotta connotata da apprezzabile gravità offensiva, incompatibile con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio effettivamente modesto; se il bene offeso ha un costo non trascurabile o la condotta manifesta una significativa gravità, l'attenuante può essere legittimamente esclusa.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto quando la motivazione della decisione impugnata sia logica, non contraddittoria e sufficiente.
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