Cassazione Penale, Ordinanza n. 16575/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p. è rimasta ferma; è stato confermato anche il diniego delle attenuanti generiche. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, limitandosi a riconoscere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ma confermando la condanna per falsità ideologica del privato ex art. 483 c.p. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore articolando due motivi: con il primo ha riproposto censure già dedotte in appello, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle testimonianze, in particolare in ordine alla rilevanza penale delle dichiarazioni rese in una domanda presentata a un istituto professionale per l'inserimento in graduatoria ai fini lavorativi; con il secondo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi privi di specificità, perché meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, e ha osservato che le censure sulla valutazione della prova tendevano a un inammissibile riesame del merito, in assenza di specifici travisamenti o vizi motivazionali macroscopici.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
La condotta di chi, in una domanda destinata a un istituto professionale per ottenere l'inserimento in graduatoria ai fini lavorativi, attesta falsamente il possesso di un diploma o di una votazione diversa da quella realmente conseguita integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi nella valutazione delle testimonianze non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del merito, salvo che siano indicati specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione.
- Integra falsità ideologica del privato in atto pubblico la falsa attestazione, resa in una domanda finalizzata a ottenere vantaggi lavorativi o l'inserimento in graduatoria, su requisiti o titoli di studio non posseduti o diversamente conseguiti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice indichi, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti rilevanti per escluderne la concessione.
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