Cassazione Penale, Sentenza n. 4427/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conocchia era stato condannato per la violazione dell'art. 4 della legge 13/12/1989 n. 401 per aver installato il 06/12/2017, nella "Caffetteria Concert", un totem con accesso internet e possibilità di accesso a piattaforme di gioco e scommesse online senza autorizzazione. In cassazione ha dedotto che il reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata e ha lamentato la mancata declaratoria della prescrizione da parte del giudice di merito, deduzione formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: trattandosi di contravvenzione il termine massimo di prescrizione è di cinque anni (con applicazione degli artt. 157 e 161 c.p.p.). Tenuto conto della sospensione per Covid di 64 giorni, la prescrizione è maturata il 08/02/2023, cioè anteriormente alla sentenza della Corte d'appello del 08/03/2024. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. Ricci, S.U. n. 12602/2015) ha ammesso il motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4
La norma è stata applicata come fattispecie contravvenzionale per sanzionare l'installazione di apparecchiature con accesso a piattaforme di gioco e scommesse online in assenza di autorizzazione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Accoglie la possibilità di proporre in cassazione, anche con un unico motivo, la doglianza relativa alla mancata declaratoria di prescrizione da parte del giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 129
Rilevata nella parte in cui la mancata dichiarazione della prescrizione da parte del giudice di merito costituisce motivo impugnabile in cassazione.
codice di procedura penale, artt. 157 e 161
Determinano il termine massimo di prescrizione per le contravvenzioni (cinque anni) e le modalità di computo, applicati nel calcolo della estinzione per prescrizione; è stato altresì considerato il periodo di sospensione per Covid (64 giorni) nel computo.
Sentenza Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Stabilisce che è ammissibile in Cassazione un motivo che denunci l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito; principio richiamato e applicato nel caso.
Massime di principio
- Per le contravvenzioni il termine massimo di prescrizione va calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p.p.; verificare eventuali sospensioni (es. periodo Covid) nel computo
- Se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e il giudice di merito non l'ha dichiarata, è ammissibile dedurre l'estinzione del reato in Cassazione anche con un unico motivo (principio Ricci, S.U. 2015)
- Quando la Corte di Cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza impugnata, la pronuncia va annullata senza rinvio per estinzione del reato
- In ricorsi per prescrizione è fondamentale documentare con precisione le date rilevanti (fatto, termini di legge, sospensioni) per dimostrare che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza impugnata
- La natura della fattispecie (contravvenzione vs delitto) incide profondamente sulla durata del termine prescrizionale e sul relativo calcolo
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