Ordinanza n. 1427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione III) n. 22/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia n. 22/2026, che aveva respinto la domanda di sospensione dell’autorizzazione comunale all’installazione di impianti pubblicitari privati su suolo pubblico e della delibera comunale relativa alla temporaneità dell’autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR, deducendo l’irragionevolezza della prescrizione che subordinava la permanenza dell’autorizzazione all’esito della gara in corso di organizzazione, prevedendone la decadenza in caso di gara deserta o di aggiudicazione a un diverso soggetto. Secondo l’appellante, la decadenza in caso di mancata partecipazione alla gara avrebbe inciso illegittimamente sulla sua libertà di valutare autonomamente la convenienza economica del bando. Quanto al periculum in mora, ha sostenuto di non avere installato immediatamente gli impianti pubblicitari a causa della brevità del termine di efficacia dell’autorizzazione, termine che era comunque rapidamente spirato dopo che la gara era andata deserta. Il Comune e la controinteressata hanno chiesto il rigetto dell’appello cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti sia apprezzabili profili di fondatezza sia il periculum in mora. Le prescrizioni impugnate sono state giudicate prima facie ragionevoli; inoltre, hanno assunto rilievo la mancata partecipazione dell’appellante alla gara indetta dal Comune e l’omessa immediata installazione degli impianti autorizzati, sebbene il titolo avesse natura temporanea. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante nei confronti del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; sono state invece compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell’ordinanza di primo grado richiede la compresenza di apprezzabili profili di fondatezza della domanda e del periculum in mora.
- La ragionevolezza prima facie delle prescrizioni apposte a un’autorizzazione temporanea, unitamente alla mancata partecipazione dell’interessato alla gara connessa al titolo e alla mancata installazione immediata dell’impianto autorizzato, può escludere sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora necessari per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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