Cassazione Civile, Ordinanza n. 32941/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il titolare di una ditta individuale, il corretto inquadramento contrattuale e le conseguenti differenze retributive e di fine rapporto. Il tribunale aveva riconosciuto solo il TFR su un periodo più limitato; la corte d'appello, invece, aveva accertato un rapporto subordinato dal 1.1.2000 al 23.12.2012, con inquadramento nel livello E fino al 3.4.2006 e nel livello D dal 4.4.2006, liquidando complessivamente euro 39.904,23. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 152 c.p.c. e questione di ammissibilità del ricorso originario, deducendo che il ricorso introduttivo notificato nel giudizio di primo grado sarebbe stato tardivo rispetto al termine assegnato dal giudice; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. (indicata per refuso come art. 2904 c.c.) e vizio di ammissibilità, sostenendo che il rapporto non poteva essere qualificato come subordinato per difetto dei requisiti legali; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando l'inquadramento superiore e, in sostanza, l'accertamento delle mansioni e delle prove testimoniali. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto o richiamato gli atti processuali rilevanti né aveva dimostrato di avere effettivamente sollevato e riproposto la relativa eccezione nei gradi di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e omesso esame, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, contrapposte alla motivazione della corte d'appello che aveva valorizzato tutti gli indici della subordinazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro. Ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza e quindi inammissibile, perché non erano stati specificamente riportati gli atti e non risultava che l'eccezione di tardiva notifica del ricorso introduttivo fosse stata ritualmente coltivata nei gradi di merito. Ha poi dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto già scrutinata dalla corte territoriale. Restano ferme le statuizioni della sentenza d'appello sul riconoscimento del rapporto subordinato, sull'inquadramento e sulle somme liquidate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 152 c.p.c.
richiamato come norma che il ricorrente assumeva violata in relazione alla dedotta decadenza/tardività della notificazione del ricorso introduttivo; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che non è consentito usare i vizi di legittimità per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica per affermare l'inammissibilità del motivo che non trascrive o richiama gli atti processuali rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come requisito di specificità/autosufficienza non rispettato dal ricorrente.
art. 2094 c.c.
norma definitoria del prestatore di lavoro subordinato; la Corte osserva che, al di là del refuso nel ricorso, il motivo mira a contestare la qualificazione del rapporto senza censurare correttamente la ratio decidendi.
art. 2103 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'inquadramento e le mansioni; la Corte ritiene che il motivo tenda a una nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazioni di legge, ma la censura è ritenuta inammissibile perché in realtà sollecita un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte rileva che il motivo non indica in modo specifico il fatto decisivo e si risolve in una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile una censura fondata su un fatto processuale se non vengono trascritti o specificamente richiamati gli atti rilevanti e se non risulta la rituale deduzione della questione nei precedenti gradi di giudizio.
- È inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La contestazione della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato deve confrontarsi con la motivazione complessiva del giudice di merito e non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle testimonianze o delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa del fatto storico discusso e non può essere usato come strumento per censurare il merito dell'apprezzamento probatorio.
- L'apparente deduzione di più vizi eterogenei nella stessa censura non sana l'inammissibilità quando la sostanza del motivo è la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32866/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32876/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32883/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32889/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32905/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →