Cassazione Penale, Sentenza n. 37654/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per intervenuta prescrizione del reato. Hanno denunciato la violazione dell'art.159 comma 1 n.3 c.p. e dell'art.603 comma 3 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non ha considerato nel calcolo della prescrizione due periodi di sospensione del procedimento: uno (6/02/2014-5/06/2014) per legittimo impedimento del difensore con formale provvedimento e un secondo (3/04/2017-18/09/2017) disposto su istanza del difensore senza formale provvedimento. Hanno documentato i periodi con verbali d'udienza e chiesto il ricalcolo dei termini di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello nel distretto della Corte d'Appello di Catanzaro. La Corte ha ritenuto che, considerando i due periodi di sospensione (119 e 168 giorni, per un totale di 287 giorni), il termine di prescrizione originariamente collocato al 1° luglio 2017 è maturato il 15 aprile 2018, quindi in data successiva alla sentenza di primo grado (13/11/2017). Di conseguenza l'inammissibilità dichiarata in appello risultava erronea e la questione relativa agli effetti civili deve essere nuovamente valutata dal giudice civile d'appello; alla stessa autorità viene rimessa anche la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen. comma 1 n.3
La sospensione della prescrizione si verifica quando il procedimento o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su loro richiesta; detta sospensione opera anche in assenza di un formale provvedimento che dichiari la sospensione della prescrizione, salvo che il rinvio sia disposto per esigenze di acquisizione della prova o per il riconoscimento di un termine a difesa.
art. 603 cod. proc. pen. comma 3
Richiamato dai ricorrenti come norma connessa alla questione di ammissibilità dell'impugnazione; nella decisione la Corte si è però principalmente pronunciata sul corretto calcolo della prescrizione alla luce dell'art.159 c.p., valutando la rilevanza dei periodi di sospensione documentati.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni semplici: es. sent. n.1021/2001; Sez.7 n.9466/2014; Sez.3 n.23179/2020)
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la sospensione del procedimento o del dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta sospende la prescrizione ope legis anche senza un formale provvedimento, conformandosi ai principi espressi da tali pronunce.
Massime di principio
- Nel computo della prescrizione devono essere conteggiati i periodi di sospensione del procedimento o del dibattimento derivanti da impedimento del difensore o da richiesta dello stesso anche se non risulta un formale provvedimento di sospensione, purché tali periodi risultino documentati (es. verbali d'udienza).
- La sospensione della prescrizione opera ope legis e produce effetti per tutti gli autori del reato quando il rinvio/sospensione sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta.
- Non costituiscono sospensione ai fini dell'art.159 c.p. i rinvii disposti per esigenze di acquisizione della prova o per il riconoscimento di un termine a difesa; tali ipotesi vanno distinte e valutate caso per caso.
- Le parti civili che deducano errato calcolo della prescrizione devono allegare e documentare i periodi di sospensione (verbali, provvedimenti) per ottenere il ricalcolo dei termini e l'accoglimento del ricorso.
- Se il ricalcolo della prescrizione dimostra che la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza di primo grado, l'inammissibilità dell'impugnazione per prescrizione può essere ritenuta erronea e la Cassazione può annullare la decisione impugnata, talvolta limitando l'annullamento agli effetti civili e rinviando la trattazione della domanda risarcitoria al giudice civile competente.
- In difetto di formali provvedimenti di sospensione, la prova documentale nei verbali d'udienza è decisiva per dimostrare la sussistenza dei periodi sospensivi e per il corretto ricalcolo dei termini di prescrizione.
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