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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22446/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo sulla fruizione dell’agevolazione fiscale cd. "Tremonti Ambientale" prevista dall’art. 6, commi 13 e ss., L. 388/2000, recuperava a tassazione una quota di reddito d’impresa pari a euro 205.658,00, ritenendo errato il metodo di calcolo dell’agevolazione. La società impugnava l’atto e otteneva l’accoglimento in primo grado. In appello la società impugnava solo la compensazione delle spese, mentre l’Ufficio proponeva appello incidentale sul merito; la CTR rigettava l’incidentale dell’Ufficio e accoglieva l’appello principale della società. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR aveva motivato per relationem alla sentenza di primo grado senza una autonoma valutazione delle censure dell’Ufficio, in particolare contro la c.t.u.; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 6 L. 388/2000, oltre che dell’art. 2, comma 1, D.M. 19 febbraio 2007, sostenendo che l’impianto della società non fosse "non integrato" ma "parzialmente integrato" e che quindi la tariffa corretta, secondo il rapporto statistico GSE 2010 per la Campania, fosse diversa; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che la c.t.u. aveva applicato la tariffa per impianti fotovoltaici non integrati invece di quella per impianti parzialmente integrati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente perché si limitava ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado e a respingere l’appello incidentale dell’Ufficio con affermazioni generiche, senza illustrare le ragioni del dissenso rispetto alle censure dell’Amministrazione e senza rendere percepibile l’iter logico-argomentativo seguito. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13 e ss., L. 23 dicembre 2000, n. 388

    norma agevolativa richiamata come base del beneficio fiscale cd. "Tremonti Ambientale" e del relativo controllo sul corretto metodo di calcolo

  • art. 2, comma 1, D.M. 19 febbraio 2007

    richiamato dall’Ufficio come criterio tecnico per distinguere tra impianti non integrati e parzialmente integrati ai fini della tariffa applicabile

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui mancanza o apparenza determina nullità

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale presidio del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di sufficienza e struttura della motivazione

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato quale fondamento dei vizi denunciati in cassazione (violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo)

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione all’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, poi disattesa

  • art. 6, comma 11, d.l. 119/2018

    richiamato per la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dalla cd. pace fiscale

Massime di principio

  • La sentenza d’appello è viziata da motivazione apparente quando si limita a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza indicare, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se dalla lettura coordinata delle due decisioni emerga un percorso argomentativo effettivo, coerente e verificabile; in mancanza, la sentenza è cassabile per nullità.
  • Il giudice di appello deve confrontarsi con le specifiche censure del gravame e con le risultanze istruttorie rilevanti, non essendo sufficiente una formula adesiva o apodittica.
  • Nel giudizio di cassazione, l’accoglimento del motivo attinente a un vizio radicale della motivazione può rendere assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione impugnata.
  • Ai fini del computo dei termini per ricorrere, vanno considerate le eventuali sospensioni normative dei termini di impugnazione previste da leggi speciali sopravvenute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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