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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23888/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il reclamo proposto avverso il rigetto della richiesta di liberazione anticipata è stato dichiarato inammissibile perché trasmesso via PEC a casella ritenuta "non dedicata". Il difensore ha contestato: (1) l'erronea applicazione dell'art. 24 d.l. n.137/2020 (comma 6-sexies) sostenendo che gli indirizzi PEC utilizzati erano comunque ricompresi nell'elenco del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) e quindi validi per il deposito; (2) l'errata applicazione dell'art. 591 c.p.p., deducendo che la declaratoria di inammissibilità doveva essere pronunciata dal giudice competente dell'impugnazione (Tribunale di sorveglianza) e non dallo stesso Magistrato che aveva emesso il provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio per cui non costituisce causa di inammissibilità l'invio a un indirizzo PEC dell'ufficio inserito nell'elenco allegato al provvedimento direttoriale del DGSIA, anche se non indicato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale; ha rilevato che l'indirizzo utilizzato (depositoattipenali.tribsorv.bari@giustiziacert.it) è compreso nell'elenco DGSIA e quindi la declaratoria di inammissibilità è illegittima. Inoltre, ha osservato che la decisione sulla inammissibilità del reclamo compete all'organo collegiale (Tribunale di sorveglianza) e non al Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Conseguentemente ha annullato il decreto impugnato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.

Norme richiamate

  • art. 87-bis, comma 7, lett. c) d.lgs. 150/2022

    "Fermo restando quanto previsto dall'art. 591 cod. proc. pen., nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la sanzione di inammissibilità per invio a PEC non riferibile opera solo se la PEC non è riportata nell'elenco ufficiale del Direttore Generale (DGSIA). Se la PEC è nell'elenco direttoriale, il deposito ha valore legale anche se non indicata come "dedicata" dal provvedimento organizzativo locale.

  • art. 24 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. l. 18/12/2020 n.176)

    Ripreso dalla normativa successiva, l'art. 24 consente il deposito telematico degli atti attraverso gli indirizzi PEC indicati nel provvedimento direttoriale DGSIA; la Corte applica questa disciplina per valutare la validità del deposito del reclamo.

  • art. 69-bis, comma 3 Ord. pen.

    Norma che disciplina il reclamo al Tribunale avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; la Corte la ricondusse al genus delle impugnazioni ordinare rilevando che il reclamo va trattato come impugnazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alle competenze e alle ragioni di inammissibilità; la Corte sottolinea che l'accertamento dell'inammissibilità e le questioni di competenza vanno decise dal giudice dell'impugnazione (Tribunale di sorveglianza) e non con il procedimento semplificato dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato in relazione al procedimento semplificato: la Corte osserva che non è corretto utilizzare il procedimento semplificato per dichiarare l'inammissibilità di reclami che sono di competenza del giudice dell'impugnazione.

  • artt. 620 e 621 cod. proc. pen.

    Riferimenti usati per giustificare l'obbligo di individuare la autorità giudiziaria competente e di trasmettere gli atti quando la Corte di cassazione rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • L'invio di un atto tramite PEC è valido se l'indirizzo utilizzato risulta nell'elenco ufficiale del DGSIA pubblicato sul portale dei servizi telematici, anche se non è indicato come "dedicato" dal provvedimento organizzativo interno dell'ufficio giudiziario.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione per motivi soggettivi/di deposito spetta al giudice dell'impugnazione (organo collegiale competente) e non può essere sostituita dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mediante procedimento semplificato.
  • In caso di utilizzo di PEC non ricomprese nell'elenco DGSIA, l'inammissibilità può essere legittimamente pronunciata; viceversa, l'atto deve essere ritenuto valido e il giudice non può applicare la sanzione processuale dell'inammissibilità.
  • Se la Corte di cassazione riscontra un vizio di competenza funzionale del giudice che ha deciso, deve annullare e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente indicandola, non limitandosi all'annullamento senza rinvio.
  • Nei procedimenti di sorveglianza il reclamo al Tribunale è qualificabile come impugnazione e soggetto alle stesse garanzie e regole processuali previste per le impugnazioni ordinarie.

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