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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37524/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere, oltre alla declaratoria di illegittimità del termine e alla conversione del rapporto in tempo indeterminato già riconosciute in appello, anche il pagamento di differenze retributive per mansioni superiori, assumendo che il rapporto dovesse essere regolato dal c.c.n.l. dei dipendenti dei consorzi di bonifica e non dal c.c.n.l. degli operai agricoli e florovivaisti applicato dal datore. In cassazione deduceva: violazione di norme processuali e nullità della decisione per avere la Corte d'appello pronunciato d'ufficio sull'inapplicabilità del c.c.n.l. invocato senza prova; violazione delle norme del contratto collettivo, degli artt. 2103 e 2070 c.c., sostenendo che il consorzio aveva aderito alle associazioni stipulanti il c.c.n.l. di settore e che il proprio statuto richiamava quella disciplina; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 36 Cost., contestando che la Corte avesse ritenuto non sufficientemente allegata l'insufficienza della retribuzione e rivendicando la giusta retribuzione commisurata al lavoro svolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare del controricorrente sulla notificazione del ricorso, ma ha poi dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare l'applicabilità del contratto collettivo invocato; che la contestazione del datore circa l'inapplicabilità del c.c.n.l. costituisse mera difesa rilevabile anche d'ufficio; che fossero inammissibili in cassazione i nuovi documenti prodotti per sostenere l'applicazione del c.c.n.l. di settore; che fosse nuova e dunque inammissibile la deduzione dell'adesione del consorzio allo S.N.E.B.I.; e che i motivi relativi all'art. 36 Cost. fossero estranei al decisum, perché la Corte d'appello aveva rilevato non già la legittimità della retribuzione in astratto, ma la mancanza di allegazioni e argomentazioni idonee nel ricorso introduttivo a prospettare l'inadeguatezza del trattamento economico. In chiusura ha richiamato il principio per cui l'art. 2070 c.c. non opera nella contrattazione collettiva di diritto comune, che vincola solo gli iscritti o gli aderenti, sicché il lavoratore può al più invocare quel contratto come parametro ex art. 36 Cost., non pretenderne l'applicazione automatica.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la pretesa pronuncia d'ufficio della Corte d'appello; la Cassazione ha escluso il vizio, qualificando la contestazione del datore come mera difesa sulla mancata prova del fatto costitutivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma ritenuto non fondante un vizio della decisione di merito.

  • art. 2070 c.c.

    La Corte ha ribadito che non si applica alla contrattazione collettiva di diritto comune; serve al più come criterio generale non vincolante per individuare il contratto applicabile al di fuori dell'adesione sindacale.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle mansioni superiori e all'inquadramento; i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano il decisum.

  • art. 36 Cost.

    Può essere invocato, in mancanza di applicabilità del contratto collettivo preteso, come parametro per dedurre l'inadeguatezza della retribuzione, ma solo con specifiche allegazioni e deduzioni; qui la doglianza è stata ritenuta non pertinente al contenuto della domanda originaria.

  • art. 2697 c.c.

    È posto a fondamento dell'onere della parte che agisce in giudizio sulla base di un determinato contratto collettivo di dimostrarne l'applicabilità al caso concreto.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la contestazione dell'inapplicabilità del contratto collettivo fosse soggetta a preclusioni come eccezione in senso stretto.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del consigliere relatore.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nella risposta all'eccezione sulla notificazione via PEC e sulla procura alle liti.

  • artt. 3-bis, comma 2, L. 53/1994 e 16-undecies d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012

    Usati per respingere l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso e ritenere valida l'attestazione di conformità della procura.

  • art. 91 c.p.c.

    Base della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    Indicato come rimedio esclusivo per la produzione tardiva di documenti decisivi rinvenuti dopo la scadenza dei termini.

Massime di principio

  • Chi fonda la propria domanda sull'applicazione di un determinato contratto collettivo deve provarne l'effettiva applicabilità al rapporto concreto, secondo le regole ordinarie dell'onere della prova.
  • La contestazione del datore di lavoro circa l'inapplicabilità del contratto collettivo invocato dal lavoratore non integra eccezione in senso stretto, ma mera difesa, e può essere rilevata anche d'ufficio.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi diretti a dimostrare il merito della pretesa; se il documento sopravvenuto è decisivo, il rimedio è eventualmente la revocazione straordinaria.
  • Una censura è inammissibile per novità quando la questione non risulti trattata nella sentenza impugnata e non sia dimostrata la sua tempestiva devoluzione nei gradi di merito.
  • L'art. 2070 c.c. non determina, nella contrattazione collettiva di diritto comune, l'automatica applicazione del contratto collegato all'attività esercitata dall'impresa; l'efficacia del contratto resta limitata agli iscritti alle organizzazioni stipulanti e agli aderenti.
  • In assenza di applicabilità del contratto collettivo invocato, il lavoratore può richiamarlo solo come parametro di confronto per sostenere la violazione dell'art. 36 Cost., ma deve allegare specificamente l'inadeguatezza della retribuzione rispetto a quantità e qualità del lavoro svolto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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