Sentenza n. 2782/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione dell’Area Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Valli del Verbano, n. 268 reg. generale del 28 aprile 2023, avente a oggetto «Istanza di revoca in autotutela del provvedimento di rettifica del PIF di cui alla determinazione n. 167 del 09/03/2023 supplemento istruttorio mediante sopralluogo ispettivo», notificata il 28 aprile 2023; - della determinazione dell’Area Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Valli del Verbano n. 358 del 31 maggio 2023, recante «Rettifica ai sensi dell’art 80 bis, comma 3 lett. a) del Regolamento attuativo del PIF per correzioni dei refusi e dei meri errori materiali cartografici degli allegati n. 1 e n. 2 alla determina n. 167 del 09/03/2023»; - di tutti gli atti connessi e presupposti, tra cui la determinazione dell’Area Agricoltura e Foreste della Comunità Montana n. 167 del 9 marzo 2023, avente a oggetto «Rettifica d’ufficio Piano di indirizzo forestale (P.I.F.) della Comunità Montana Valli del Verbano ai sensi dell’art 80 comma 3 lettera a) del regolamento del P.I.F. a seguito di “Procedure di aggiornamento del PIF del Regolamento attuativo” Comune rettifica: Laveno Mombello (VA) - mapp, n. 17 - 19 - 2033 - 2034 - 1046 - fg. 9».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni della Comunità Montana Valli del Verbano n. 268 del 28 aprile 2023 e n. 358 del 31 maggio 2023, nonché la determinazione n. 167 del 9 marzo 2023, relative alla rettifica e alla riduzione del perimetro delle aree boscate inserite nel Piano di indirizzo forestale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con i mappali 17, 19 e 703 del foglio 9 del Comune di Laveno-Mombello, aveva ottenuto nel 2022 l’inserimento di tali aree nel Piano di indirizzo forestale come superfici boscate, protettive di falda e non trasformabili. Successivamente, su istanza del proprietario confinante, la Comunità Montana aveva ridotto il perimetro del bosco con la determinazione n. 167 del 9 marzo 2023 e, dopo un’istanza di autotutela e un sopralluogo, con la determinazione n. 358 del 31 maggio 2023, qualificando l’intervento come rettifica di meri errori materiali cartografici ai sensi dell’art. 80-bis, comma 3, lett. a), del Regolamento attuativo del PIF. La ricorrente ha dedotto: carenza e contraddittorietà dell’istruttoria; difetto di motivazione; sviamento e arbitrarietà; violazione degli artt. 42 e 43 della legge regionale n. 31 del 2008, dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001, degli artt. 9 e 41 Cost., del PIF, della legge regionale n. 12 del 2005, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 80-bis del Regolamento PIF. Ha inoltre contestato la mancata partecipazione dei propri delegati al sopralluogo del 10 maggio 2023, nonostante la stessa amministrazione avesse previsto lo svolgimento dell’attività in contraddittorio. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della determinazione n. 167 del 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. La determinazione n. 358 del 2023 non era un atto meramente confermativo della n. 167, poiché era stata preceduta da una nuova istruttoria, da un sopralluogo e da una rivalutazione della situazione, modificando il contenuto del precedente provvedimento; l’interesse della ricorrente si era quindi trasferito sul nuovo atto, autonomamente lesivo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che la riduzione del perimetro boschivo non era coerente con lo stato dei luoghi e con la precedente determinazione n. 415 del 2022, che aveva riconosciuto l’intera area come bosco anche in presenza di porzioni prive di copertura arborea derivanti da trasformazioni non autorizzate. L’istruttoria della Comunità Montana è stata ritenuta ondivaga, carente e contraddittoria, poiché aveva valorizzato incongruenze cartografiche senza superare le precedenti risultanze sostanziali. È stato inoltre ritenuto illegittimo il mancato coinvolgimento dei delegati della ricorrente nel sopralluogo, in violazione dell’autovincolo partecipativo assunto con la determinazione n. 268 del 2023. La procedura semplificata di rettifica non era utilizzabile: l’intervento non riguardava un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile, ma una modifica sostanziale dell’estensione della superficie boscata, da adottare eventualmente mediante il più articolato procedimento di variante. Il TAR ha quindi accolto il ricorso nei sensi indicati in motivazione e ha imposto alla Comunità Montana di procedere, in contraddittorio con la ricorrente e il controinteressato, eventualmente con l’ausilio dell’ERSAF, alla verifica delle caratteristiche delle aree interessate. La Comunità Montana e il controinteressato sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori; la Comunità Montana deve inoltre rifondere il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 80-bis, comma 3, lett. a), Regolamento attuativo del PIF della Comunità Montana Valli del Verbano
si intende per rettifica la modifica puntuale, di limitata estensione, del perimetro delle aree classificate a bosco. Nello specifico, costituiscono elemento di rettifica: a) La correzione dei refusi e dei meri errori materiali, normativi e/o cartografici
La rettifica semplificata è ammessa soltanto per errori materiali, normativi o cartografici manifesti, immediatamente riconoscibili e non sostanziali; non può essere utilizzata per modificare in modo sostanziale l’estensione di una superficie boscata.
artt. 42 e 43 l.r. n. 31/2008
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale delle aree boscate e della loro trasformazione; il giudice ha ritenuto fondate le censure complessive di illegittimità della riduzione del perimetro boschivo.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004
Richiamato in relazione alla tutela paesaggistica delle aree boscate; la decisione valorizza la necessità di accertare sostanzialmente la natura boschiva dell’area.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione e l’istruttoria devono rendere comprensibili le ragioni della modifica del perimetro boschivo, soprattutto quando l’amministrazione si discosta da precedenti risultanze istruttorie.
artt. 13, comma 14-bis, 17, comma 11, e 22, comma 1-ter, lett. a), l.r. n. 12/2005
I principi desumibili dalla disciplina regionale impediscono di utilizzare una procedura semplificata per introdurre surrettiziamente varianti agli strumenti di pianificazione territoriale, che richiedono il procedimento ordinario aggravato.
Massime di principio
- Un atto amministrativo successivo non è meramente confermativo quando sia preceduto da una nuova istruttoria, da un riesame degli elementi di fatto e di diritto o da una nuova ponderazione degli interessi; se modifica il contenuto dell’atto precedente, è autonomamente lesivo e deve essere impugnato nei termini, mentre l’interesse del ricorrente si trasferisce sul nuovo provvedimento.
- La rettifica di uno strumento di pianificazione territoriale è legittima soltanto per correggere errori materiali manifesti, immediatamente riconoscibili dalla documentazione dell’atto e individuabili senza interpretare la volontà dell’amministrazione; non può essere utilizzata per operare modifiche sostanziali o surrettizie varianti pianificatorie.
- La riduzione del perimetro di un’area boscata richiede un’istruttoria coerente e completa sullo stato effettivo dei luoghi e non può fondarsi esclusivamente su incongruenze cartografiche quando risultino precedenti accertamenti sostanziali, documentazione fotografica e aerofotogrammetrica indicativi della continuità e della permanenza del bosco.
- Quando l’amministrazione si autovincola a svolgere un sopralluogo o un’attività istruttoria in contraddittorio con determinate parti, il mancato coinvolgimento dei soggetti indicati vizia il procedimento e gli esiti del provvedimento conclusivo, anche sotto il profilo della legittimità formale.
- La nozione di bosco, ai fini della tutela paesaggistica, richiede non soltanto il rispetto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge, ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, riferito a un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente e capace di autorigenerarsi.
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