Corte di giustizia, Sentenza C-627/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020. — Nelson Antunes da Cunha, Lda contro Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Decisione della Commissione europea con cui è ordinato il recupero degli aiuti illegali – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 17, paragrafo 1 – Termine di prescrizione di dieci anni – Applicazione ai poteri di recupero della Commissione – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Regolamento nazionale che prevede un termine di prescrizione inferiore – Principio di effettività. — Causa C-627/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il termine di prescrizione di dieci anni previsto dal regolamento 2015/1589 riguarda soltanto i poteri della Commissione e non si estende ai rapporti interni tra Stato membro e beneficiario. Ha poi affermato che il recupero dell'aiuto illegale deve comprendere anche gli interessi e che un termine nazionale di prescrizione non può essere applicato se impedisce il recupero integrale, specie quando sia già scaduto prima della decisione della Commissione o a causa del ritardo delle autorità nazionali nell'eseguirla. La pronuncia rafforza l'effettività delle decisioni di recupero in materia di aiuti di Stato.
Aiuti di Stato: portata del termine di prescrizione decennale dell'articolo 17 del regolamento 2015/1589 e incompatibilità, per il principio di effettività, di termini nazionali che impediscano il recupero degli interessi sull'aiuto illegale.
La questione giuridica
Se il termine di prescrizione di dieci anni previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 si applichi solo ai rapporti tra Commissione e Stato membro destinatario della decisione di recupero o anche ai rapporti tra Stato membro e beneficiario; e, quanto agli interessi, se l'articolo 16, paragrafo 2, e il principio di effettività ostino a un termine nazionale di prescrizione più breve che possa impedire il recupero integrale degli interessi dovuti sull'aiuto illegale.
Principio di diritto
Il termine di prescrizione decennale dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 vincola solo i poteri della Commissione nei confronti dello Stato membro destinatario della decisione di recupero e non disciplina il rapporto tra Stato membro e beneficiario. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 2, e il principio di effettività ostano all'applicazione di un termine nazionale di prescrizione che, prima della decisione della Commissione o per il ritardo dell'autorità nazionale nell'esecuzione, renda impossibile o parzialmente impossibile il recupero degli interessi dovuti su un aiuto illegale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 659/1999
Aiuti di Stato: prescrizione del recupero e interessi nel procedimento Nelson Antunes da Cunha/IFAP
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra relativo al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato interno dalla Commissione. La Corte era chiamata a chiarire la portata dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 e il rapporto tra normativa UE, termini di prescrizione nazionali e recupero degli interessi.
Fatti e procedimento principale
La controversia opponeva la Nelson Antunes da Cunha Lda all'IFAP in merito al recupero forzoso di un aiuto illegale concesso in Portogallo nell'ambito di un regime di credito per il settore agricolo e suinicolo. La Commissione, con decisione del 25 novembre 1999, aveva dichiarato incompatibile tale regime e ordinato il recupero degli aiuti già erogati, interessi compresi.
Nel procedimento nazionale, la beneficiaria sosteneva che il credito fosse prescritto in base al diritto portoghese, in particolare per effetto del termine quinquennale dell'articolo 40 del decreto-lei n. 155/92 e, quanto agli interessi, dell'articolo 310, lettera d), del codice civile. Il giudice del rinvio osservava tuttavia che, secondo la giurisprudenza nazionale superiore, il recupero degli aiuti era soggetto al termine ordinario di 20 anni dell'articolo 309 del codice civile, mentre restava controversa la disciplina degli interessi.
Normativa dell'Unione e diritto nazionale rilevanti
La Corte ha richiamato in particolare:
- il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare i considerando 25 e 26;
- l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, sul recupero degli aiuti e sugli interessi;
- l'articolo 17, paragrafo 1, sul termine di prescrizione di dieci anni per i poteri della Commissione;
- l'articolo 108 TFUE, quale base del controllo degli aiuti di Stato;
- l'articolo 267 TFUE, quale fondamento del rinvio pregiudiziale;
- l'articolo 278 TFUE, richiamato nell'articolo 16, paragrafo 3.
Nel diritto portoghese, erano menzionati gli articoli 306, 309, 310 e 323 del codice civile, nonché l'articolo 40 del decreto-lei n. 155/92.
Prima questione: portata del termine decennale dell'articolo 17
La Corte ha affermato che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 si riferisce soltanto ai poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti. Il termine di dieci anni non disciplina quindi il rapporto tra lo Stato membro e il beneficiario dell'aiuto, né limita il procedimento di recupero davanti alle autorità nazionali competenti.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il regolamento 2015/1589 contiene norme procedurali applicabili ai procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione, ma non disciplina i poteri e gli obblighi delle autorità o dei giudici nazionali, che restano soggetti al Trattato e alla giurisprudenza della Corte.
Quarta questione: interessi, prescrizione nazionale e principio di effettività
Per quanto riguarda gli interessi, la Corte ha ricordato che l'articolo 16, paragrafo 2, impone che all'aiuto da recuperare si aggiungano gli interessi dalla data in cui l'aiuto illegale è stato messo a disposizione del beneficiario fino al recupero effettivo. Inoltre, il recupero deve avvenire senza indugio e secondo procedure nazionali solo se queste consentono l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
La Corte ha ribadito che, in linea di principio, i termini di prescrizione nazionali possono applicarsi, ma non possono rendere praticamente impossibile il recupero né privare di effetto utile la disciplina UE sugli aiuti di Stato. Nel caso concreto, il termine quinquennale applicato agli interessi avrebbe impedito il recupero di una parte degli interessi anche prima della decisione della Commissione, e comunque la sua applicazione avrebbe premiato il ritardo delle autorità nazionali nell'eseguire la decisione di recupero.
La Corte ha quindi ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione un termine nazionale che si sia già consumato prima della decisione della Commissione oppure che sia scaduto principalmente a causa del ritardo dell'amministrazione nazionale nell'attuare la decisione stessa. In tali ipotesi il giudice nazionale deve disapplicare il termine interno ostativo.
Ragionamento della Corte sulla certezza del diritto e sul legittimo affidamento
La Corte ha riconosciuto che i termini di prescrizione perseguono la certezza del diritto, ma ha precisato che questo interesse non può prevalere sull'esigenza di eliminare la distorsione concorrenziale prodotta da un aiuto illegale. Ha inoltre ricordato che il beneficiario di un aiuto concesso senza previa notifica alla Commissione non può nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto.
Una volta adottata la decisione di recupero, il beneficiario non si trova più in una situazione di incertezza comparabile a quella che giustifica la prescrizione in altri contesti: l'autorità nazionale non dispone di alcun margine discrezionale e deve limitarsi a dare esecuzione alla decisione della Commissione.
Dispositivo
La Corte ha deciso che:
- l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 si applica soltanto ai rapporti tra Commissione e Stato membro destinatario della decisione di recupero;
- l'articolo 16, paragrafo 2, e il principio di effettività ostano all'applicazione di un termine di prescrizione nazionale al recupero di un aiuto quando tale termine sia scaduto prima della decisione della Commissione o sia scaduto soprattutto per il ritardo delle autorità nazionali nell'esecuzione della decisione.
Principio affermato
La sentenza precisa che il termine di prescrizione UE di dieci anni limita esclusivamente i poteri della Commissione, mentre il recupero nazionale di aiuti illegali, comprensivo degli interessi, non può essere frustrato da regole interne di prescrizione che ne impediscano l'effettività. Il giudice nazionale deve quindi garantire il recupero integrale dell'aiuto dichiarato incompatibile, disapplicando il termine interno ove esso ostacoli la decisione di recupero della Commissione.
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