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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8003/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo, dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 21/07/2023 che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Asti che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Bonanno e La Comare per rapine pluriaggravate (capi 17 e 18). Il ricorrente lamentava la manifesta illogicità, carenze e contraddittorietà della motivazione del Tribunale di Torino relativa all'esclusione della gravità indiziaria: in particolare contestava la valutazione delle intercettazioni (riferimento al "dehor" e alla presenza in oreficeria), degli incontri e contatti successivi alla rapina (orari, riunioni dei correi), dei riconoscimenti fotografici e di altri elementi indiziari che, a suo avviso, dovrebbero far ritenere la probabilità di partecipazione ai delitti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che il Procuratore non abbia spiegato e documentato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (cioè l'interesse al ripristino della misura) e si sia limitato a contestare la gravità indiziaria senza affrontare o aggiornare il quadro delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il pubblico ministero deve indicare elementi idonei a dimostrare l'attualità dell'interesse alla misura, salvo che la misura sia stata richiesta per reati assoggettati alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., circostanza non ricorrente nel caso di specie. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale di Torino è rimasta confermata in quanto non è stato possibile accogliere il ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento normativo del motivo di cassazione invocato (vizi di motivazione, manifesta illogicità). La Corte rileva che l'appello del pubblico ministero deve essere sorretto da interesse concreto e che il mero censurare la gravità indiziaria non è sufficiente se non accompagnato dalla dimostrazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame operato dal tribunale; il provvedimento impugnato era un'ordinanza di riesame che aveva escluso la gravità indiziaria.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che, quando la misura è stata richiesta per reati per i quali opera la presunzione di cui a questo articolo, l'attualità delle esigenze cautelari può essere implicitamente sussistente. Nel caso in esame tale presunzione non opera, quindi il pubblico ministero non può avvalersi di tale semplificazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di interesse contrapposto del pubblico ministero e dell'indagato (risarcimento per ingiusta detenzione): la Corte segnala che il PM non può agire in termini che contraddicono l'interesse dell'indagato a ottenere la riparazione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 - Marcus; Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998 - Machetti; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 - De Gasperis; Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021 - Acanfora)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui il pubblico ministero che impugna un provvedimento di riesame che esclude la gravità indiziaria deve comunque dimostrare la persistenza e l'attualità dell'interesse alla decisione (cioè l'esigenza cautelare). Se l'ordinanza impugnata ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il ricorso deve articolare censure su entrambi i profili.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero deve dimostrare, oltre alla censura sulla gravità indiziaria, la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari; altrimenti il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse.
  • Se la misura cautelare è stata richiesta per reati che beneficiano della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., l'argomentazione sulle esigenze cautelari può essere implicitamente sostenuta; in assenza di tale presunzione occorre invece un'esplicita e concreta rappresentazione delle esigenze cautelari.
  • Quando il giudice del riesame esamina e decide solo sul profilo della gravità indiziaria e assorbe il tema delle esigenze cautelari, il PM che impugna deve aggiornare e documentare il quadro cautelare per provare l'interesse al ripristino della misura.
  • Non è sufficiente sollevare censure generiche sulla presunta incongruità della motivazione: il ricorso deve connettere le critiche a elementi concreti che giustifichino l'interesse a una misura cautelare (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, reiterazione del reato, ecc.).
  • In sede probatoria indiziaria (intercettazioni, riconoscimenti fotografici, incontri) il convincimento del giudice può legittimamente pesare elementi alternativi e contestualizzazioni plausibili; il PM deve pertanto argomentare attentamente perché tali spiegazioni alternative siano implausibili o insufficienti.
  • Se il provvedimento del riesame esclude sia gravità indiziaria sia esigenze cautelari, il ricorso deve proporre censure distinte e motivate su entrambi i profili, pena l'inammissibilità.

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