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Sentenza

Sentenza n. 1222/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1774 del 2025: della sentenza n. 326/2024 del Tribunale di Rimini, pubblicata in data 12/11/2024. quanto al ricorso n. 454 del 2026: della sentenza del Tribunale di Rimini n. 326/24 pubblicata in data 12/11/2024, per quanto concerne le spese legali.

Giustizia amministrativa202501774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione lavoro, n. 326/2024, passata in giudicato, inclusa la liquidazione delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori esecutivi)

Prevale il privato

La controversia

I docenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 326/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non ha dato esecuzione alle statuizioni della sentenza. Con distinto ricorso, il difensore ha chiesto il pagamento delle spese legali liquidate dalla medesima pronuncia. È stata inoltre richiesta, nel ricorso dei docenti e in quello relativo alle spese legali, l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per evidente connessione, poiché entrambi riguardano l'esecuzione della stessa sentenza, e li ha accolti in parte. Ha accertato la perdurante inadempienza del Ministero e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, su istanza di parte. Il TAR ha respinto le richieste di penalità di mora: per le somme dovute ai docenti, perché la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.; per le spese legali, perché la richiesta è stata ritenuta iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, liquidate in complessivi 800 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di valutare l'applicazione della penalità di mora; nel caso concreto, la penalità è stata esclusa perché gli interessi o la rivalutazione già riconosciuti dal giudice ordinario erano ritenuti misura equa, mentre per le spese legali la richiesta è stata ritenuta iniqua.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti non equa o non necessaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata sufficiente ed equa anche ai fini della valutazione della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Quando più ricorsi hanno ad oggetto l'esecuzione della medesima sentenza, anche se promossi da soggetti diversi e con riferimento a obbligazioni collegate, il giudice può riunirli per evidente connessione.
  • La penalità di mora prevista nell'ambito dell'ottemperanza non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando la sentenza da eseguire abbia già riconosciuto interessi o rivalutazione ritenuti misura equa per compensare il ritardo nell'adempimento.
  • In caso di ulteriore inadempienza rispetto all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo o il funzionario incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione su istanza della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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