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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31442/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società, di una somma eseguita in forza di un avviso di liquidazione poi annullato in sede giurisdizionale. La società ha presentato istanza di rimborso non solo della sorte capitale, ma anche degli interessi e del danno da svalutazione monetaria/maggior danno derivante dal ritardo nella restituzione. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la società ha ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al rimborso di una somma a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse spiegato perché ritenesse provata l’esistenza del danno ulteriore; (2) violazione degli artt. 1224, comma 2, 1284, 1218 e 2697 c.c., assumendo che nei rapporti tributari i presupposti per il riconoscimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie sono più rigorosi che nei rapporti tra privati e che la società non avesse fornito adeguata prova del pregiudizio ulteriore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e, nel merito, la società aveva adeguatamente documentato il maggior danno mediante bilanci e documentazione bancaria relativi agli interessi passivi e al ricorso al credito; inoltre, in materia di rimborso di tributi non dovuti, il maggior danno da ritardo può essere riconosciuto secondo i criteri presuntivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato. La Corte ha escluso sia il vizio di motivazione apparente, sia la violazione delle norme sull’obbligazione pecuniaria e sull’onere della prova. Ha ritenuto che la decisione di merito esplicitasse sufficientemente la ratio decidendi e che la prova del maggior danno fosse stata offerta dalla contribuente con documentazione idonea a dimostrare l’accesso al credito bancario e la contrazione dei guadagni per indisponibilità della somma. Conseguentemente, è stato confermato il diritto della società al rimborso della somma liquidata a titolo di danno da ritardata restituzione/maggior danno. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al pagamento delle somme previste ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; è stato precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la qualità di Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    motivazione omessa o meramente apparente

    la motivazione è apparente solo se il giudice non indica gli elementi del convincimento o li espone senza disamina logica o giuridica, rendendo impossibile il controllo della decisione; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina del maggior danno e dell’onere probatorio.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    il maggior danno da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria può essere riconosciuto anche in via presuntiva; nei rapporti tributari da rimborso di imposte non dovute il criterio è applicabile secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato insieme all’art. 1224 c.c. per il confronto tra interessi legali e maggior danno da ritardo.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma generale sulla responsabilità per inadempimento, in relazione al ritardo nella restituzione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sul maggior danno ulteriore.

  • art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973

    indicato come parametro per il saggio degli interessi da confrontare con il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato ai fini della presunzione di maggior danno.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata e la decisione in camera di consiglio.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale.

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna della parte soccombente alle spese di lite.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    base della condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    base della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è comprensibile e controllabile, la motivazione è sufficiente.
  • Nel ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. può essere provato anche in via presuntiva, mediante il raffronto tra il rendimento medio dei titoli di Stato a breve termine e il saggio degli interessi legali.
  • Nel caso di rimborso di tributi indebitamente versati, il maggior danno da ritardo nella restituzione può essere riconosciuto se il creditore documenta, anche tramite bilanci e dati bancari, di aver sostenuto oneri finanziari o di aver subito una contrazione della redditività per la mancata disponibilità della somma.
  • Se il creditore pretende un danno ulteriore superiore a quello desumibile dal criterio presuntivo standard, grava su di lui l’onere di provarne l’esistenza e l’ammontare; il debitore può contrastare la pretesa dimostrando che il creditore non avrebbe comunque potuto impiegare diversamente le somme.
  • In materia tributaria non opera un automatismo di esclusione del maggior danno: ciò che conta è la concreta dimostrazione, anche presuntiva, del pregiudizio derivante dal ritardo nella restituzione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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