Sentenza n. 1182/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 187/2025 emessa dal Tribunale Lavoro di Bologna, pubblicata in data 13.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n. 187/2025, con residuo mancato pagamento delle somme dovute a una ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, lamentandone l'inadempimento. Nel corso del giudizio hanno dichiarato che il Ministero aveva parzialmente adempiuto dopo l'instaurazione del processo, ma che restava da corrispondere a una delle ricorrenti, Maria Rosa Cirillo, le somme dovute in esecuzione della sentenza presupposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della sentenza già eseguita dal Ministero. Per la parte residua ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle ulteriori statuizioni della sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute alla ricorrente interessata, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, provvederà in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato dopo l'instaurazione del processo, la materia del contendere cessa limitatamente alle statuizioni già adempiute, mentre il ricorso deve essere accolto per le obbligazioni ancora ineseguite.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni residue del giudicato entro un termine determinato, detraendo dagli importi ancora dovuti quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di ulteriore inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo su istanza di parte e fissando il termine per l'esecuzione commissariale.
- La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione che abbia reso necessario il ricorso, anche se abbia adempiuto solo parzialmente dopo l'instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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